Nel caso in cui l’azienda non adotti idonee misure di sicurezza, o in assenza di queste, la Corte di Cassazione ha legittimato i lavoratori a non eseguire la prestazione, conser vando il diritto alla retribuzione
A inizio anno la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di sicurezza con una sentenza – la n. 836 del 19.1.2016- di gran peso, in virtù della quale nel caso in cui il datore di lavoro violi l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c., il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione. Resta fermo, però, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivare al lavoratore conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
Il fatto.
Alcuni dipendenti nel settore assemblaggio di portiere di una azienda automobilistica hanno convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Torino, il datore di lavoro in quanto la caduta di alcune portiere delle auto durante la fase di assemblaggio aveva suscitato non poche preoccupazioni per l’incolumità degli stessi dipendenti che non si sentivano al sicuro. Pertanto, dopo l’ennesima caduta di una portiera, gli operai si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l’azienda non avesse ottemperato agli obblighi di sicurezza. Dopo l’intervento di una squadra di manutenzione per interventi urgenti, gli operai avevano quindi ripreso il proprio lavoro ma non senza conseguenze.
La società aveva addebitato agli stessi la retribuzione corrispondente al fermo di un’ora e 45 minuti qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero. Contro questa decisione dei vertici, i dipendenti avevano adito il Tribunale di Torino al fine di ottenere la condanna della società al rimborso di quanto indebitamente trattenuto per la giornata.
Il Tribunale di prime cure aveva rigettato la domanda dei dipendenti, ritenendo che la non gravità dell’inadempimento datoriale escludesse l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. che prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre adempiere contemporaneamente la propria. La Corte di Appello ha successivamente accolto il ricorso dei lavoratori riconoscendo ai lavoratori la retribuzione per il periodo di sospensione dell’attività, a prescindere dalla costituzione in mora e in assenza di una prestazione lavorativa. L’applicazione del principio è stato ritenuto corretto dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 836, richiamando una recente pronuncia (Cass. n. 6631/2015) ha evidenziato che «il datore di lavoro è obbligato a mente dell’art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazionied è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienzae la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
La violazione di tale obbligo legittima il lavoratore a non eseguire la prestazione. Al fine di garantire l’effettività della tutela in ambito civile, il lavoratore può ricorrere sia ad azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza, e alla cessazione del comportamento considerato lesivo, sia al potere di autotutela contrattuale costituito dall’eccezione di inadempienza, rifiutando di porre in essere la prestazione in ambiente non sicuro.