La regola generale secondo cui il ruolo ha natura di titolo esecutivo subirebbe una deroga con riguardo al recupero di quelle entrate che si fondano su rapporti di natura contrattuale/privatistica
Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 02/8/2022 ha deciso una controversia relativa all’impugnazione di una cartella esattoriale il cui ruolo era stato formato al fine di procedere al recupero di somme garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., escusse in seguito all’insolvenza dell’impresa debitrice. Più precisamente, il credito azionato derivava da un contratto di finanziamento concesso da un Istituto di credito ad una società, regolato dalle norme codicistiche, e nella prestazione da parte del Fondo, di una garanzia rispetto a questo credito, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 cod. civ. in virtù del quale il Concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendo i relativi diritti. La società debitrice, che nel frattempo era stata ammessa anche alla procedura di concordato preventivo, contestava il diritto del creditore di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, stante la mancanza di un titolo preesistente fornito di efficacia esecutiva così come previsto dall’art. 21 d.lgs. 46/1999 posto che il credito azionato non aveva natura tributaria, trovando invece la sua origine in un rapporto contrattuale di diritto privato.
Nel caso di specie MCC Spa aveva provveduto, in forza dell’art. 9 co. 5) d.lgs. 123/1998 e dell’art. 17 d.lgs. n. 46/199 ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione degli importi spettanti al Fondo. Il Tribunale adito ha evidenziato che il ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero; e ha evidenziato che la regola generale di cui all’art. 12 dr 602/1973 secondo cui il ruolo ha natura di titolo esecutivo, come tale idoneo a fondare l’esecuzione esattoriale, subisce una deroga con riguardo al recupero di quelle entrate che si fondano su rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali il ruolo non avrebbe natura di titolo esecutivo. Il Tribunale ha individuato tale principio nell’art. 21 del d.lgs. 46/1999 ai sensi del quale: «salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo altresì quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva». Orbene in virtù di tale previsione normativa nelle ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l’Ente creditore è onerato della precostituzione di un titolo esecutivo e successivamente alla formazione di questo, alla emanazione del ruolo.
Nel caso di specie, trattandosi di un credito che nasceva dalla revoca di un finanziamento, il Tribunale ha evidenziato che non si poteva prescindere da un preliminare accertamento giudiziale della pretesa creditoria, da porsi poi a fondamento dell’iscrizione a ruolo.