I vantaggi fiscali di investire in società innovative

antonio viscontiFocus su contenuti, dettagli e portata di tutte le agevolazioni, cumulabili tra loro, rese disponibili dalla Legge di Bilancio 2017

 

La Legge di Bilancio 2017 prevede una serie di incentivi a carattere fiscale a sostegno delle imprese che intendono eseguire investimenti in beni materiali e immateriali. Tali vantaggi, tuttavia, sono “massimi” nei casi in cui gli investimenti siano finalizzati allo sviluppo e alla produzione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 

 

In particolare, tali incentivi, cumulabili tra di loro, sono rappresentati dalle seguenti misure:

• nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo;
• nuovi agevolazioni fiscali previste per le start–up innovative;
• “Nuova Sabatini”;
• super e iper ammortamenti.

Si procede, di seguito, ad approfondire il contenuto e l’effettiva portata di questi istituti agevolatori, tenendo in particolare conto l’opportunità di “cumulo” delle varie misure.

Nuovo Credito d’imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo
La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato le opportunità concesse alle imprese che investono in “Ricerca e Sviluppo”.
Le modifiche hanno lo scopo di potenziare gli effetti dell’incentivo, istituito dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come interamente sostituito dalla legge di Stabilità 2015, le cui disposizioni applicative sono state dettate dal D.M. 27 maggio 2015 e illustrate dalla circolare n. 5/E/2016 dell’Agenzia dell’Entrate.
In primis, si fa presente che il credito d’imposta amplia il suo raggio d’azione in quanto potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e da quelle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di imprese residenti nella Ue o in Stati “collaborativi” (c.d. White List).
Per quanto concerne, invece, l’ambito temporale di applicazione, il disegno di legge allunga di un anno il periodo di vigenza dell’agevolazione: il beneficio quindi potrà essere fruito dalle imprese che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al periodo di imposta a quello in corso al 31 dicembre 2020 (in base alla normativa vigente invece la misura agevolativa ha termine nel 2019).
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da euro 5 milioni a 20 milioni. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di “Ricerca e Sviluppo” almeno pari a euro 30.000.
La misura del credito d’imposta viene elevata dal 25 al 50% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012 – 2014).
Il disegno di legge prevede, inoltre, espressamente l’ammissibilità al credito d’imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato, sia tecnico.
Quest’ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa con la circolare n. 5/E/2016, dell’Agenzia delle Entrate, tra quelle relative alle competenze tecniche, agevolabili in misura pari al 25%.
Per effetto delle modifiche, quindi, dal 2017, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducili a una delle seguenti categorie:
– personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (“ricerca extra-muros”);
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Agevolazioni fiscali per le start–up e le PMI innovative
Per i contribuenti che investono risorse finanziarie nel capitale di star–up innovative è prevista una duplice tipologia di sconti fiscali, a seconda della natura giuridica del soggetto investitore.
Le persone fisiche che effettuano l’investimento, beneficiano di una detrazione Irpef del 30% rapportata alle somme versate nel capitale sociale, con un limite annuo di somme detassabili pari a euro 1.000.000 (prima la detrazione era pari al 19% e il limite annuo era di euro 500.000).
In pratica, dal 2017, una persona fisica che versa euro 1.000.000 nel capitale sociale di start–up innovative otterrà una minore Irpef da pagare per euro 300.000.
Per le società di capitali, può essere portata in deduzione dal reddito d’impresa una quota pari al 30% (prima era del 20%) delle somme investite in start–up innovative, con un tetto di investimento annuo fermo a euro 1.800.000.
Dunque, dal 2017, un versamento di euro 1.800.000 nel capitale sociale di una start–up innovativa genererà per una srl o spa una deduzione di euro 540.000 e un risparmio Ires al 24% di euro 129.600, rispetto ai precedenti euro 99.000.
Le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l’investimento devono essere possedute per almeno 3 anni, pena la decadenza del beneficio.
Anche per le start–up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, viene elevata al 30% la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires, mentre prima era rispettivamente del 25% e del 27%.
Tali opportunità valgono anche per le Pmi innovative, in virtù dell’equiparazione ai fini fiscali alle start–up, per effetto del richiamo normativo dell’art. 4 Dl 3/2015 all’art. 27 e 29 Dl 179/2012.
Prima di investire in una start–up innovativa già costituita, per evitare che gli investimenti non siano agevolabili, è bene farsi rilasciare la certificazione obbligatoria prevista dall’articolo 5 Dm 25 febbraio 2016, e verificare che la stessa abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all’aggiornamento dei propri requisiti, al fine di mantenere l’iscrizione nell’apposita sezione prevista dal Registro Imprese.

“Nuova Sabatini”
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali, destinati alle micro, piccole e medie imprese accedendo a contributi in conto interessi.
É stato introdotto un contributo con una maggiorazione pari al 30% della misura massima concedibile, in caso di investimenti spiccatamente innovativi.
Super e Iper ammortamento
La Legge di Bilancio per il 2017 proroga il super ammortamento del 140% e introduce l’iper ammortamento per l’acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave di “Industria 4.0”. Rientrano in tale termine i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
La proroga della maggiorazione del 40% si applica – quindi – agli investimenti, effettuati dalle imprese e dai professionisti, (in proprietà o in leasing) in beni materiali strumentali, nuovi di fabbrica.
Sono esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Si conferma, inoltre, l’esclusione della maggiorazione per fabbricati e costruzioni, beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
Sono agevolabili non solo i beni entro il 31 dicembre 2017, ma anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. Per i beni in leasing il requisito dell’ordine e dell’acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestuale ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto).
Se l’investimento ha ad oggetto impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0, tra cui beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0, la maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 150% (Iper ammortamento).
Per le imprese che beneficiano dell’Iper ammortamento la Legge di Bilancio ha inoltre previsto un’ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (Super ammortamento) di alcuni beni immateriali, come software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui sopra.
Affinché le imprese possano beneficiare di entrambe le agevolazioni, è richiesta un’autocertificazione del legale rappresentante che attesti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi indicati dalla Legge di Bilancio ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a euro 500.000, l’attestazione deve risultare da perizia tecnica giurata di un professionista abilitato. L’attestazione deve essere rilasciata entro il periodo d’imposta in cui si verifica il requisito dell’interconnessione, che può essere anche successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabile. Ciò comporta che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti beneficiano del super ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà oggetto di iper ammortamento.

Esempio di Investimento in una PMI innovativa e/o in una start-up
Viene effettuato un aumento di capitale sociale pari a euro 1.000.000 in una start–up che, a sua volta, deve realizzare un investimento di euro 1.000.000, nel primo anno di vita, per la realizzazione di un brevetto innovativo e tale investimento viene utilizzato interamente per spese di R&S.
In questa esemplificazione, la stessa somma investita permetterebbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l’80% dell’investimento.
In particolare, l’investitore persona fisica beneficerebbe di una detrazione Irpef di euro 300.000 (pari al 30% dell’investimento massimo annuo).
Lo stesso investimento permetterebbe alla start–up di ottenere un credito d’imposta di euro 500.000 per l’attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell’investimento). L’investimento effettuato nel primo periodo d’imposta è interamente agevolabile senza la necessità di calcolare l’eccedenza della media dei precedenti periodi d’imposta.
L’effetto cumulativo aumenterebbe ancora se all’interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumentali potenzialmente beneficiari del super e iper ammortamento.
Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazioni fiscali cosiddette “work for equity” (art. 27, comma 4, Dl 179/2012) ove, per esempio, una parte dell’attività in R&S fosse stata realizzata da un soggetto che si volesse coinvolgere nella compagine sociale mediante la conversione della prestazione ottenuta in aumento del capitale sociale. In questa particolare ipotesi, la conversione del credito in aumento di capitale sociale permetterebbe al nuovo socio di beneficiare della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzare queste spese tra quelle per R&S.
Infine, a questi benefici se ne possono aggiungere altri già previsti, come l’Ace sull’aumento di capitale sociale e la Patent Box per l’utilizzazione economica del brevetto e/o delle opere dell’ingegno realizzate.