Dal 1° ottobre 2024, l’istanza dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda, presente sul portale ADM, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente
Con la circolare n. 18 dell’8 luglio 2024, prot. 447499/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede a un riordino delle disposizioni nazionali che regolamentano il procedimento di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO).
Le IVO sono previste e disciplinate dal Regolamento (UE) n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) oltre che dal Regolamento Delegato (UE) n.2446/2015 (RD) e rappresentano le decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.
Tali decisioni, di durata pari a tre anni, hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e vincolano:
- tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l’origine ivi indicata per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione successivamente all’adozione della decisione;
- il titolare della decisione ad utilizzare l’IVO stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).
La domanda volta ad ottenere una decisione relativa a informazioni vincolanti, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento, è presentata all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’istanza sarà presentata direttamente all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda, presente sul portale ADM, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e quindi inviato al seguente indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non potrà accettare domande che saranno compilate parzialmente, con informazioni incomplete o inoltrate prive della firma del richiedente.
Dalla data di ricevimento dell’istanza di IVO, l’Ufficio ha disposizione un termine di 30 giorni per effettuare una prima valutazione con riferimento all’idoneità formale della stessa e quindi sulla completezza dei dati riportati e della documentazione allegata. Constata la regolarità, oltre alla completezza formale della domanda di IVO inviata dal richiedente, la stessa può essere accettata. La data di accettazione determina l’avvio del procedimento che deve concludersi con la notifica della decisione nel termine di 120 giorni così come previsto per le Informazioni Tariffarie Vincolanti.
Con riferimento ai soli soggetti AEO, in ragione delle specifiche caratteristiche che disciplinano il rilascio della qualifica, nonché dell’esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata “compliance” doganale e fiscale di tali operatori, l’Agenzia si impegna a definire l’esito dell’istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione della domanda.