Le Disposizioni Nazionali al Codice adeguano la normativa nazionale a quella unionale. Vediamo in che modo
La riforma doganale è contenuta nel D.Lgs. 141/2024 del 26 settembre entrato in vigore lo scorso 4 ottobre 2024. Il citato Decreto abroga e sostituisce dopo oltre 50 anni il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (TULD) – DPR 23 gennaio 1973 n. 43.
La riforma doganale – attraverso le Disposizioni Nazionali al Codice (DNC) – ha modificato tra le altre cose anche l’istituto della rappresentanza in dogana al fine di renderlo più coerente e attuale e quindi adeguandolo al quadro normativo previsto dal Codice doganale dell’Unione (CDU). Le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale Unionale sono strutturate in 7 capitoli per un totale di 122 articoli rispetto agli oltre 350 previsti prima dal TULD.
Con riferimento alla rappresentanza diretta, il vecchio Testo doganale nazionale prevedeva una riserva di legge a favore degli spedizionieri doganali iscritti al proprio albo professionale. Tale riserva non trova spazio all’interno del codice doganale dell’Unione – Reg. (UE) 952/2013 – ed esclude la possibilità di riservare l’esercizio della rappresentanza a determinate categorie professionali.
Nello specifico, l’art. 18 del CDU disciplina l’istituto della rappresentanza attraverso:
– Rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto del mandante;
– Rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce in nome proprio e per conto del mandante.
Le Disposizioni Nazionali al Codice disciplinano la rappresentanza doganale all’art. 31 che stabilisce che ai fini dell’espletamento di operazioni doganali si può agire personalmente o attraverso un rappresentante (diretto o indiretto) che operi con poteri che devono risultare necessariamente mediante un contratto di mandato.
È bene chiarire come la normativa unionale identifichi nella figura del dichiarante quel soggetto sul quale grava l’obbligazione tributaria doganale. In particolare, nel caso di rappresentanza diretta il dichiarante coincide con il soggetto per il quale è stata presentata una dichiarazione doganale (nei fatti l’importatore o l’esportatore). Invece, mediante l’istituto della rappresentanza indiretta, il rappresentante, che agisce in nome proprio e per conto del mandante, si identifica come dichiarante con tutte le conseguenti responsabilità dell’obbligazione doganale in quanto risponde in solido con il soggetto per conto del quale opera.
Le DNC stabiliscono, inoltre, che nel caso di operatori economici non stabiliti all’interno dell’Unione che intendono effettuare operazioni doganali si dovrà necessariamente ricorrere ad un rappresentante indiretto stabilito nella UE in coerenza con la normativa unionale.