Il Paese è particolarmente adatto all’insediamento di diversi tipi di strutture societarie per l’ottimizzazione del carico fiscale
L’ingresso nell’Unione Europea avvenuto il 1 maggio 2004 ha rappresentato per l’Ungheria un punto di svolta importante.
Il “Piano di sviluppo Nuova Ungheria” relativo al periodo 2007–2013 ha favorito gli investimenti stranieri. Inoltre lo snellimento della burocrazia, il consolidamento del sistema fiscale che a partire dal 2003 ha rivolto particolare attenzione alle società holding, la rete di Trattati internazionali stipulati e la circostanza che il Paese goda di una buona immagine perché non è considerato a fiscalità privilegiata, così come la presenza dei maggiori istituti finanziari mondiali, hanno favorito la costituzione di società estere.
Dal primo luglio 2006 è entrata in vigore la terza normativa sul diritto societario, inoltre nel 2011 è stata approvata la Legge 197/2011 che ha riformato le previgenti norme in materia di diritto societario, processo societario, procedure concorsuali, imposizioni e altri profili di diritto societario. La maggior parte delle nuove regole è entrata il vigore il primo marzo 2012, mentre per altre l’entrata in vigore è stata il primo luglio 2012 e il primo febbraio 2013.
Le società previste dal diritto societario ungherese sono simili a quelle che conosciamo in Italia e nel resto dei Paesi industrializzati: 1) società in accomandita; 2) società a responsabilità limitata; 3) società per azioni. Sotto il profilo fiscale le imposte dirette sono tre: a) l’imposta sugli utili pari al 16% del bilancio rettificato; b) l’imposta speciale pari al 4% dell’utile da bilancio rettificato; c) l’imposta comunale pari al 2% del margine operativo. Dal 1 gennaio 2006 l’aliquota IVA è stata è stata portata al 20% e riguarda la maggior parte dei prodotti e dei servizi. Sono, invece, assoggettati all’aliquota del 5% i beni e i servizi di prima necessità.
L’Ungheria è Paese particolarmente adatto all’insediamento di diversi tipi di strutture societarie per l’ottimizzazione del carico fiscale. Ciò deriva anche da alcuni elementi fondamentali, quali: 1) la localizzazione centralizzata: l’Ungheria è situata nel cuore dell’Europa, al centro di aree di scambio in continua evoluzione; vi è un sistema bancario evoluto; 2) protezione degli investimenti esteri: gli investitori esteri non sono discriminati e le normative non richiedono nessun permesso particolare per svolgere attività di impresa in forma privata; 3) sistema fiscale orientato alle esigenze delle imprese; 4) diritto societario moderno; 5) buona immagine: l’Ungheria non è considerato un paradiso fiscale pur avendo un’imposizione complessiva sostanzialmente bassa; 6) ampia rete di Trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dei quali possono usufruire tutte le società di diritto ungherese, che siano fiscalmente residenti nel Paese.
Dal primo gennaio 2007 i capital gains relativi alle partecipazioni qualificate sono esclusi dalla base imponibile. Secondo la normativa fiscale sono partecipazioni qualificate le seguenti: 1) partecipazioni pari o superiori al 30% del capitale di persone giuridiche e delle società senza personalità giuridica di diritto ungherese e società estere; 2) partecipazioni denunciate all’Ufficio imposte entro il termine perentorio di 30 giorni dall’acquisto; 3) partecipazioni non detenute in Controlled Foreign Companies; sono quindi escluse le partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali che non prevedono un’imposta sugli utili, o la cui imposta sugli utili sia inferiore a due terzi di quella applicata in Ungheria. Non si considerano CFC le società residenti in paradisi fiscali ove venga dimostrato che viene svolta reale attività economica. L’esenzione si applica sulla cessione delle partecipazioni acquisite dopo il 1 gennaio 2007 e si applica sulla cessione di partecipazioni detenute ininterrottamente per i due anni precedenti alla vendita.