La sentenza n. 3186 del 2017 stabilisce che non è necessario acquisire la prova di comportamenti illeciti del dipendente, ma, a integrare la violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente la mera attività del lavoratore di trattazione di affari in concorrenza, per conto proprio o di una impresa terza
Con sentenza n. 3186/2017 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che il lavoratore subordinato ha nei confronti del suo datore di lavoro l’obbligo di fedeltà previsto all’art. 2105 del c.c. , che statuisce che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione o farne uso in modo da potere recare ad essa pregiudizio. Tale obbligo ha, però, un contenuto ancora più ampio, in quanto deve essere posto in relazione ad altri due articoli del c.c. , vale a dire il 1175 e 1375 che prevedono l’obbligo di tenere un comportamento secondo le regole della correttezza e di eseguire il contratto secondo buona fede.
Il fatto.
Un dipendente di una srl fu licenziato per giusta causa in quanto aveva contattato alcuni colleghi proponendo loro di passare ad altra Azienda, che stava costituendo e che avrebbe operato nello stesso settore produttivo. Inoltre, gli fu contestato anche di avere fatto attività promozionale nei confronti di clienti della Società, in modo da convincerli a trattare con la nuova costituenda Azienda. Il licenziamento, intimatogli dopo avere acquisito documentazione e dichiarazioni, fu ritualmente impugnato. Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso del dipendente licenziato, dando rilievo al fatto che l’attività di concorrenza sleale non era in atto.
La Corte di Appello, invece, respingeva ogni domanda proposta nei confronti della Società, da un lato precisando che la violazione dell’art. 2105 non richiede che l’attività di concorrenza sleale sia in atto, ma è sufficiente che gli atti compiuti siano potenzialmente lesivi degli interessi del datore di lavoro. La Corte di Appello escludeva la pur eccepita non immediatezza della contestazione, in quanto per la fattispecie della condotta illecita tenuta dal dipendente era necessaria una attenta preliminare verifica interna che aveva richiesto del tempo.
Avverso la decisione della Corte di Appello il lavoratore propose ricorso per Cassazione, denunciando con il primo motivo la errata interpretazione dell’art. 2105 c.c. in quanto non aveva trattato affari in concorrenza con la società, nè divulgato notizie riservate e/o attinenti la organizzazione. Si era invece limitato a prospettare ai colleghi una diversa soluzione nel caso la società dovesse fallire.
La condotta del lavoratore nasceva dalla convinzione del prossimo possibile dissesto della società. La seconda censura del lavoratore denunciava la mancanza da parte della Corte di appello della valutazione dei motivi e della intensità dell’elemento intenzionale che avevano spinto il lavoratore a tale condotta.Inammissibile dalla S.C. in quanto la Corte di Appello aveva valutato anche il profilo soggettivo della condotta, ma aveva concluso che non poteva essere attribuita alcuna rilevanza alle «motivazioni personali che stanno alla base del compimento di atti di slealtà nei confronti del datore di lavoro».