I crediti documentari: definizione e caratteristiche principali

DOMENICO DEL SORBO WEBIn virtù delle sue caratteristiche il credito documentario rimane un eccellente strumento per la copertura del rischio di insolvenza nelle operazioni commerciali con l’estero, ma è necessario comprenderne adeguatamente il funzionamento per ottenere le previste prestazioni dalle banche coinvolte nell’operazione

 

Nell’ambito degli strumenti per la gestione del rischio di insolvenza nelle compravendite internazionali, il credito documentario assume, in virtù degli indubbi vantaggi che produce per le parti coinvolte, un ruolo importante e significativo.
Tale strumento, però, per quanto diffuso, risulta essere, per alcuni aspetti, ancora poco conosciuto dagli operatori nazionali.
Proviamo dunque a delinearne le caratteristiche principali.

Origine e disciplina normativa

La sua origine risale alla prima metà dell’800 e rappresenta un’evoluzione dello strumento della lettera di credito commerciale creata dal ceto imprenditoriale nel XII secolo allo scopo di garantire maggiore sicurezza nelle compravendite internazionali. Il suo utilizzo si diffuse considerevolmente dopo la prima guerra mondiale quando l’accresciuto volume delle operazioni commerciali si caratterizzava per un elevato livello di rischio legato alla solvibilità degli importatori.

Nel 1920, alcune banche americane adottarono delle norme comuni per regolare le operazioni di credito documentario che trasmisero alle loro corrispondenti all’estero. Il primo corpo normativo fu preparato nel 1929 con la pubblicazione n. 74 (Regole di Amsterdam) e nacque dall’esigenza di evitare controversie e dispute causate da conflitti di leggi, usi, o da interpretazioni contrastanti mentre la prima vera e propria edizione delle norme si ebbe con le «Regole di Vienna», pubblicazione no. 82 del 1933. Successivamente sono state emanate le pubblicazioni no. 151 del 1951 (Regole di Lisbona) e la no. 222 del 1963 (Regole di Città del Messico). A seguire la pubblicazione no. 290 del 1974, la pubblicazione no. 400 del 1983, la pubblicazione no. 500 del 1993.

Attualmente le operazioni di credito documentario vengono regolate dalla Pubblicazione no. 600/07 ICC, le Uniform Customs and Practice for documentary credits (2007 revision) (UCP).

Definizione

L’art. 2 delle UCP 600 ICC recita quanto segue: «Credito significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme». Il credito documentario costituisce, pertanto, un impegno inderogabile e autonomo di una banca a pagare un determinato importo a favore di un beneficiario/venditore contro presentazione – entro determinati termini di validità – dei documenti prescritti nel credito, e a condizioni che quest’ultimi siano giudicati “conformi”.
Conformi a cosa? Sempre l’art. 2 UCP 600 ICC ci dice che: «Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice». Pertanto, i documenti di un credito, per essere ritenuti conformi, debbono rispettare, gerarchicamente, 3 fonti: credito, UCP 600 ICC e la ISBP (international standard banking practice) che fa riferimento a diverse risorse ICC: Pubbl.ne ISBP 745 ICC/ICC Opinions/ICC Decisions/DOCDEX Decisions.

L’autonomia del credito

Gli artt. 4a (Credits v. Contracts) e 5 (Documents v. Goods, Services or Performance) UCP 600 ICC recitano quanto segue:

–    4a: «A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary».

–    5: «Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate».

Possiamo pertanto affermare che il credito documentario è uno strumento autonomo rispetto al contratto commerciale sottostante. Le banche coinvolte nell’operazione, non sono, in alcun modo, coinvolte nelle dinamiche del contratto sottostante ma debbono esaminare solo ed esclusivamente i documenti presentati a corredo del credito.

Criteri per l’esame dei documenti
Ma quali sono i criteri da utilizzare per l’esame dei documenti? 

La risposta a tale domanda la possiamo individuare nella lettura dell’art. 14 UCP 600 ICC “Standard for Examination of Documents”. In particolare, il punto a recita quanto segue: «A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation».

 

“On the basis of the documents alone”
 
Si può dunque affermare che la valutazione dei documenti “on the basis of the documents alone”, è un principio generale delle operazioni di credito documentario e che le banche sono tenute ad esaminarli nella misura in cui “prima facie” risultano conformi ai termini del credito, alle UCP 600 ICC e alla “international standard banking practice”, restando irrilevanti altre eventuali indicazioni che possano essere tratte da fonti non documentali. Si parla in proposito della “four-corner rule” che allude al fatto di doversi limitare strettamente alla valutazione di dati estraibili unicamente dai quattro angoli di un documento. Le banche impegnate ad esaminare i documenti, non sono pertanto tenute ad effettuare valutazioni al di là dell’aspetto letterale dei documenti presentati e quindi neppure per determinare questioni di fatto o di diritto in relazione ai dati in essi contenuti. L’esame dei documenti deve peraltro essere condotto con “professional care” per valutarne la  conformità secondo le prescrizioni delle UCP 600 ICC.
 
“Appear on their face”
 

Le banche impegnate ad esaminare i documenti, devono, inoltre, determinare se la presentazione “appears on its face” conforme. “On its face” non è inteso nel senso di distinguere la prima pagina di un documento dal suo retro, ma intende sottolineare che ciascun dato informativo rilevato su un documento deve essere confrontato nel suo aspetto letterale con quello richiesto dal credito o dalle UCP 600 ICC e non nel suo significato sostanziale al quale le banche sono estranee. Il controllo bancario non investe infatti il merito delle dichiarazioni contenute nei documenti e neppure la validità o la legittimità degli stessi.

 

Conclusioni
Il credito documentario, in virtù delle sue caratteristiche, rimane un eccellente strumento per la copertura del rischio di insolvenza nelle operazioni commerciali con l’estero, ma è necessario comprenderne adeguatamente il funzionamento per ottenere le previste prestazioni dalle banche coinvolte nell’operazione.