Esteso l’ammontare del credito d’imposta dal 30 al 65% delle spese sostenute per il sostegno di ristrutturazioni edilizie ed eliminazione delle barriere architettoniche, per l’incremento dell’efficienza energetica e l’acquisto di mobili e complementi d’arredo delle imprese turistiche

 
Il decreto legge n. 83/2014 (Art Bonus) prevede, all’art. 10, un credito di imposta per il sostegno dei programmi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, per l’incremento dell’efficienza energetica e l’acquisto di mobili e complementi d’arredo delle imprese del settore turistico alberghiero.

Il beneficio era inizialmente destinato alle sole imprese qualificabili come alberghiere esistenti all’1.1.2012, che sostenevano spese agevolabili nei periodi di imposta 2014/2015/2016. La misura dell’incentivo era fissata al 30% del costo ammissibile complessivo e fino a un massimo di euro 200.000, in regime de minimis.

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 4 e 5, L. n. 232/2016) ha prorogato il regime agevolativo in commento, prevedendo che lo stesso venga riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese ammissibili, a condizione che gli interventi agevolabili perseguano anche le finalità elencate nel comma 2, dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 (ossia per l’accesso alle agevolazioni consistenti nelle detrazioni per l’efficienza energetica, per la ristrutturazione edilizia e acquisto mobili, per la riqualificazione antisismica).

È, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari, che vede l’ammissibilità delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali. La fruizione del bonus, che dovrà avvenire in 2 quote annuali di pari importo (e non più 3 come previsto fino al 2016), è possibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 nel 2019 e di 60 milioni nel 2020.

Tuttavia, la legge di bilancio contempla la necessità di provvedere all’aggiornamento del relativo decreto attuativo con le nuove disposizioni. Al momento il nuovo provvedimento non è stato ancora emanato. I soggetti beneficiari del credito di imposta sono rappresentati dalle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il bonus fiscale spetta nella misura del 65% delle spese per la ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, per l’incremento dell’efficienza energetica e l’acquisto di mobili e complementi d’arredo sostenute nei periodi d’imposta 2017 e 2018, fino ad un massimo di 200.000 euro.

Relativamente all’acquisto di mobili e complementi di arredo, il d.l. n. 50/2017 ha eliminato l’obbligo di destinazione esclusiva dei mobili e dei componenti d’arredo all’immobile oggetto degli interventi agevolati di riqualificazione edilizia o energetica. Inoltre, è stata cancellata la riserva pari al 10% dello stanziamento complessivo per l’agevolazione delle spese relative ad interventi ulteriori.

È, invece, esteso dal II all’VIII periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, il termine entro il quale il beneficiario non può cedere i beni agevolati a terzi o destinarli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, pena la revoca del beneficio.

L’agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento de minimis e potrà essere fruita, in compensazione, in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.La procedura di accesso al beneficio prevede la presentazione della domanda dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello delle spese. L’inoltro dell’istanza avverrà per via telematica in base alle istruzioni del Mibact.

Lo stesso Ministero provvederà alla verifica formale della documentazione entro 60 giorni dal ricevimento, comunicando la concessione o il diniego del credito di imposta. Il credito di imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. Non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, né ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, del D.P.R. 917/1986.