Zone Economiche Speciali, la prima volta italiana

Con il cosiddetto Decreto Sud nasceranno le prime ZES nel nostro Paese con l’intento di dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l’utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all’innovazione

 
Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche circoscritte nell’ambito delle quali l’Autorità governativa: applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e offre incentivi a beneficio delle aziende, attraverso strumenti di agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative.
L’Ocse ha identificato quattro diversi tipi di zone economiche speciali:
le zone di libero scambio (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all’import o all’export di quei beni che vengono riesportati;
le Export processing zone, che agevolano sì la riesportazione dei beni, ma solo di quelli che, venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto;
le zone economiche speciali vere e proprie, che offrono appunto un pacchetto variegato di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese che stabiliscono lì la propria sede;
le zone speciali industriali, che limitano le agevolazioni a un settore specifico (spesso si tratta del tessile, oppure dell’Ict) per il quale costruiscono anche infrastrutture ad hoc.
Attualmente, secondo i dati della Banca Mondiale, nel mondo si contano circa 4000 ZES, molte delle quali situate in Asia e in Europa (ad es. Lettonia, Spagna, Gran Bretagna e Croazia e con la Polonia in prima fila dove ce ne sono circa 14). Cina e a Dubai sono comunque gli esempi più noti.

LE CARATTERISTICHE DI UNA ZES: AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI
La Zona Economica Speciale:
deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata;
può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale;
deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
L’istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. È prevista, inoltre, l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.

IL D.L. 91/2017, C.D. “DECRETO SUD”
Il decreto legge n. 91 del 2017, c.d. “Decreto Sud”, ha sancito la nascita delle prime ZES italiane.
Il D.L. reca un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l’utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all’innovazione. Più nel dettaglio, il decreto ha introdotto due fattispecie speciali:
il “Resto al Sud”, dedicata all’imprenditoria giovanile (è, infatti, rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35);
la “Zes”, dedicate ad imprese già insediate o che si insedieranno.
Il provvedimento reca misure destinate alle imprese; prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini che gli investimenti; istituisce zone economiche speciali e interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro.
Più nel dettaglio, a disciplinare le Zes, sono gli artt. 4 e 5 del D.L. 91/2017, da cui emerge inequivocabilmente come lo scopo della loro istituzione sia quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.
Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono, però, due: le imprese dovranno mantenere le attività nella Zes per almeno 7 anni successivi al completamento dell’investimento oggetto della agevolazione (pena la revoca dei benefici concessi e goduti) e non dovranno essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

Le ZES nasceranno, quindi, al Sud Italia: si tratterebbe dei porti di Napoli (con Salerno e Castellammare di Stabia), Gioia Tauro, Augusta (con Catania), Palermo, Cagliari, Bari, Taranto e un ultimo porto ancora da individuare che dovrebbe unire aree delle Regioni Molise e Abruzzo. A questo fine sono già stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020.
Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico.

La regione interessata dovrà formulare la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell’area identificata.
Quanto alla gestione dell’area ZES si prevede, invece, che essa sarà affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione (o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale) da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture.

Il soggetto gestore dovrà assicurare – gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; – l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES; l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il soggetto gestore potrà anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche e intermediari finanziari.
Per ciò che concerne le agevolazioni, come già rilevato, esse comporteranno come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. In più, è stata prevista l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l’agevolazione per tali zone è stata estesa fino al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tanto, in conclusione, si auspica che venga posto in essere, e vagliato molto attentamente, un piano strategico di sviluppo del Mezzogiorno, capace di tenere insieme le aree e gli interessi economici/territoriali delle regioni del sud Italia.