Il valore di mercato deve essere ricercato attraverso la comparazione della transazione in esame con altre similari ma indipendenti e la verifica della corretta costruzione del relativo prezzo
La corretta applicazione dei prezzi nelle transazioni internazionali tra imprese non indipendenti è un tema da sempre oggetto di grande attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (AGE), dato l’elevato rischio che, attraverso tali operazioni, i gruppi multinazionali possano sottrarre dalla tassazione redditi prodotti in Italia. La disciplina dei prezzi di trasferimento (il cosiddetto “Transfer Pricing”) è un argomento molto delicato per ogni singolo Stato, in quanto è sempre difficile determinare con precisione la congruità dei prezzi, soprattutto quando le transazioni riguardano attività complesse o si svolgono su più mercati.
Tutte le legislazioni fiscali prevedono specifiche norme sul Transfer Pricing, atte a contrastare il fenomeno della traslazione all’estero di redditi. La normativa italiana, ha subito nel corso dell’ultimo periodo, importanti mutamenti, allo scopo di uniformarsi al Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, ma è rimasta tuttavia ferma la norma fiscale fondamentale (comma 7 art. 110 TUIR), che i componenti di reddito (costi e ricavi), derivanti da operazioni con imprese estere correlate, devono essere determinati secondo le condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, operanti in libera concorrenza e in circostanze comparabili.
In buona sostanza, nei rapporti con soggetti non indipendenti esteri, i valori delle transazioni devono essere in linea con quelli di mercato. In tale contesto, si inserisce il Decreto MEF del 14 maggio 2018 (in seguito il “Decreto”) che ha fissato regole ben precise per la determinazione dei prezzi di trasferimento, ribadendo che il valore di mercato deve essere ricercato attraverso la comparazione della transazione in esame con altre similari ma indipendenti e la verifica della corretta costruzione del relativo prezzo. Innanzitutto, due operazioni si possono considerare comparabili tra loro, quando (art.3 del Decreto):
- non sussistono significative differenze, che possano incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario prescelto (di cui in seguito), per determinare il prezzo di trasferimento più appropriato;
- anche quando tali differenze sussistano, sia possibile effettuare aggiustamenti, che eliminino o riducano gli effetti sulla comparabilità.
I parametri da utilizzare per la verifica della comparabilità sono i seguenti:
- termini contrattuali delle operazioni;
- analisi delle funzioni svolte da ciascuna delle parti nelle operazioni, dei beni strumentali utilizzati, dei rischi assunti dalle parti, ecc.;
- caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- situazione economica delle parti e condizioni di mercato in cui operano;
- strategie aziendali perseguite dalle parti.
Una volta verificata la comparabilità delle operazioni da prendere a riferimento, occorre individuare i metodi più adeguati per la determinazione del prezzo di trasferimento (art.4 Decreto). I metodi (OCSE) applicabili sono:
- confronto del prezzo (CUP): confronta i prezzi applicati in transazioni comparabili con terze parti;
- prezzo di rivendita (resale): confronta il margine lordo ottenuto dall’acquirente correlato nella successiva rivendita a terzi, rispetto al margine lordo realizzato in operazioni comparabili;
- costo maggiorato (cost plus): confronta il margine lordo realizzato sui costi diretti e indiretti sostenuti per la produzione di un bene o per la prestazione di un servizio con il margine lordo realizzato in operazioni comparabili;
- margine netto della transazione (TNMM): confronta il rapporto tra il margine netto e un’altra grandezza scelta (es. costi, ricavi, attività) realizzato da una impresa in una operazione con controllata e il rapporto tra margine netto e la medesima grandezza scelta realizzato in operazioni con parti terze comparabili;
- ripartizione degli utili (profit split): si basa sull’attribuzione a ciascuna impresa che partecipa ad un’operazione di una quota di utile, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto da tutte le parti partecipanti all’operazione.
Il Decreto ammette, in via residuale, la possibilità di applicare metodologie differenti ma, in tal caso, occorre provare, congiuntamente che:
- nessuno dei metodi base può essere ragionevolmente applicato in base al tipo di transazione;
- l’applicazione del metodo diverso conduce ad un risultato coerente a quello di transazioni comparabili indipendenti.
I primi tre metodi sono definiti “tradizionali”, mentre gli altri due sono qualificati come “transazionali”.
Ovviamente, ogni metodo ha punti di forza e di debolezza tecnica e a tal proposito si evidenzia che, sebbene gli standard Ocse non prevedano più un rigido criterio gerarchico di scelta e indichino solo una mera preferenza per il metodo CUP, il legislatore italiano ha precisato che, laddove sia garantito lo stesso grado di affidabilità, la scelta deve ricadere sui metodi tradizionali e sul CUP in particolare. Ove il processo di analisi sia condotto correttamente, il legislatore ha stabilito che:
- l’Amministrazione Finanziaria nelle sue verifiche, ha l’obbligo di applicare il metodo adottato dal contribuente;
- qualunque valore all’interno dell’intervallo di valori ottenuti con il metodo prescelto, rappresenta un valore conforme al principio di libera concorrenza.
Tale ultimo inciso è particolarmente significativo, in quanto la prassi più consolidata dell’Amministrazione Finanziaria considera come unico valore corretto, quello della mediana (ovvero il punto centrale dell’intervallo), disconoscendo tutti gli altri. Infine, allo scopo di semplificare la procedura, il legislatore ha previsto che, per l’addebito dei costi per i servizi resi a supporto delle correlate, non costituenti il core business del gruppo e tipicamente a basso valore aggiunto (cost sharing), la valorizzazione può essere fatta aggregando tutti i costi (diretti e indiretti) connessi a tali servizi e aggiungendo un margine di profitto pari al 5 per cento. Sono considerati a basso valore aggiunto quei servizi che:
- sono non core e di supporto;
- non richiedono l’utilizzo di beni immateriali unici e di valore e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio.
Un ultimo cenno agli oneri documentali. Come è noto, la norma – riconoscendo una certa aleatorietà nei processi valutativi di questa natura – prevede la possibilità di una protezione dalle sanzioni fiscali (penalty protection) in caso di contestazioni da parte dell’AGE, laddove la TP policy sia supportata da idonea documentazione, rappresentata dai cosiddetti “Master file” e “Country File”.
Allo scopo di evitare che l’AGE possa contestare l’idoneità della documentazione – facendo quindi decadere la penalty protection – non per ragioni attinenti ai documenti stessi ma per il sol fatto di non condividere le scelte del contribuente su metodi e comparables, il Decreto precisa che la documentazione è adeguata, quando fornisce i dati necessari ad effettuare le analisi di rito, a prescindere dalla circostanza che le scelte risultino poi diverse da quelle effettuate dall’Amministrazione Finanziaria.