Con la sentenza n. 18678/2014 la Corte di Cassazione amplia il principio dello scarso rendimento arrivando a giustificare il provvedimento risolutorio per un lavoratore poco proficuo
D’ora in poi sarà considerato legittimo il licenziamento del lavoratore che si assenti dal lavoro in modo frequente, anche se per brevi periodi e con assenze che non eccedono il periodo di comporto, dando così luogo ad un rendimento poco proficuo e determinando problemi nell’organizzazione aziendale.
La Corte di Cassazione infatti, con la sentenza n. 18678/2014, ha stabilito che é legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista anche se il numero di assenze non supera il periodo di comporto, ovvero la somma dei giorni di malattia consentiti.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso di un lavoratore che con le sue numerose assenze per malattia, cosiddette a “macchia di leopardo” e agganciate ai giorni di riposo, aveva fornito una prestazione lavorativa definita dalla stessa Corte «non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda».
Tale condotta aveva provocato gravi disagi all’intera organizzazione produttiva dell’Azienda.
La Cassazione ha quindi confermato il licenziamento intimato al lavoratore da un’Azienda di materiale edile della provincia di Chieti.
La Corte d’appello de L’Aquila aveva, infatti, accertato, ascoltando come testimoni i colleghi, le assenze sistematiche, per «un numero esiguo di giorni», ma «reiterate», a «macchia di leopardo» e «costantemente agganciate» ai giorno di riposo.
I giudici di legittimità, confermando quanto già stabilito in Appello, hanno escluso la fondatezza della tesi sostenuta dal lavoratore secondo la quale il licenziamento doveva qualificarsi illegittimo in quanto egli non aveva superato il periodo di comporto, previsto dall’art. 2110 del Codice civile ovvero dalla contrattazione collettiva.
La Corte si è concentrata sul concetto di “scarso rendimento”, ribadendo che «il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza», ma che, in questo caso, le assenze per malattia hanno assunto rilevo per la prestazione lavorativa «inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio».
Infatti, spiega la Corte, le assenze «comunicate all’ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto», considerando che le assenze si verificavano soprattutto in coincidenza «del fine settimana o del turno di notte», causando così gravissime disfunzioni per l’organizzazione produttiva dell’Azienda.
Si tratta quindi di una sentenza di notevole interesse in quanto amplia il concetto e il principio dello scarso rendimento.