Rispetto al bando precedente, ampliate le attività finanziabili tra cui quelle relative alla tutela ambientale, il turismo e l’innovazione organizzativa. Inoltre Invitalia non è più obbligata a partecipare al capitale sociale delle imprese beneficiarie
A partire dal 9 giugno 2015, con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata riavviata la legge 181/89. Si tratta di un importante strumento agevolativo dedicato al rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore gestita da Invitalia, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che ne valuta i progetti, eroga gli incentivi e si occupa del monitoraggio degli investimenti.
I dati ufficiali, aggiornati al 01 aprile 2019, relativi all’incentivo di cui sopra indicano che sono state presentate 246 iniziative per circa 2,3 miliardi di euro di investimenti attivati e con la creazione di 11.270 posti di lavoro.
Il finanziamento riguarda piccole, medie e grandi imprese, nella forma di società di capitali, società cooperative e consortili, sane sia dal punto di vista economico sia finanziario, che hanno l’obiettivo di porre in essere investimenti destinati a creare nuovi posti di lavoro attraverso operazioni di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione di stabilimenti produttivi.
Sono escluse, quindi, le ditte individuali, le società di persone e gli enti no profit. I richiedenti le agevolazioni non devono trovarsi in liquidazioni volontarie o soggette a procedure concorsuali, avere regolarità contributiva, edilizia, urbanistica e del lavoro. Possono, inoltre, accedere coloro che sono in contabilità ordinaria, le startup e quanti all’atto dell’invio della domanda non abbiano ancora sede nelle aree di crisi. Infine, per le imprese che presentano il progetto di finanziamento, bisogna tener presente i parametri occupazionali e finanziari stabiliti dai criteri del GBER, verificati dall’ultimo bilancio chiuso e approvato e qualora, per due anni consecutivi, i parametri fossero disattesi, ci sarebbe l’impossibilità di presentare la richiesta delle agevolazioni.
Rispetto al bando precedentemente in atto, quello odierno presenta due novità.
La prima riguarda l’ampliamento delle attività finanziabili tra cui quelle relative alla tutela ambientale, il turismo e l’innovazione organizzativa. La seconda è la mancata obbligatorietà da parte di Invitalia a partecipare al capitale sociale delle imprese beneficiarie. Sono finanziabili le attività relative all’estrazione dei minerali, manifatturiero, produzione di energia, servizi alle imprese, attività turistiche e ricettive. Gli investimenti dovranno essere diretti in unità locali ubicate nei territori ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa.
L’importo minimo di spesa è pari a 1,5 milioni di euro, deve essere avviato dopo la presentazione della domanda di finanziamento e ultimato entro 36 mesi, con un’agevolazione che può arrivare al 75% di contributo in forma mista dato da fondo perduto, sia per gli investimenti in conto impianti che su quelli relativi al circolante, oltre ad una quota massima del 50% in finanziamento agevolato rimborsabile in 10 anni di cui i primi 3 di preammortamento.
Nella fattispecie sono finanziabili l’acquisto del suolo aziendale e le relative opere edili inclusa l’impiantistica, attrezzature, impianti e macchinari, programmi informatici, immobilizzazioni immateriali.
Le aree dove è possibile presentare i progetti di finanziamento vengono, di volta in volta, stabiliti con delle Circolari Direttoriali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.