La Legge di Stabilità per il 2015 introduce un credito d’imposta a sostegno delle attività di R&S poste in essere dai soggetti d’impresa. Più che di una nuova misura di aiuto, le disposizioni del comma 35 dell’articolo unico della norma in esame sostanziano una ri-scrittura dell’incentivo disciplinato dall’articolo 3 del DL n. 142/2013
La prima considerazione sull’intervento di restyling del Governo è che lo stesso si dimostra un provvedimento in chiaro-scuro, in cui il ridimensionamento di alcune anomalie strutturali dell’incentivo, secondo la sua versione originaria, sono mal compensate da un drastico taglio della misura dell’agevolazione e, soprattutto, dal differimento di un anno dell’operatività del credito d’imposta. In particolare, è proprio quest’ultima notizia che ha indispettito non poco gli imprenditori che, facendo fede sulle prime indicazioni legislative, avevano realizzato investimenti già nel 2014. A questo punto, proprio per i meccanismi intrinseci all’agevolazione, il sostenimento di spese nel 2014 non solo non viene agevolato, ma rischia di compromettere seriamente anche l’incentivo su quelli che saranno realizzati nel 2015, attesa la premialità collegata al valore incrementale rispetto alla media.
Il bonus resterà fruibile fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è attribuibile a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza alcun vincolo tanto per il fatturato realizzato che per la forma giuridica, il settore economico in cui operano e il regime contabile adottato.
Le modalità di determinazione dell’agevolazione sono individuate dallo stesso Legislatore. La norma riconosce, di fatti, un credito d’imposta nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta di applicazione dell’incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d’imposta in corso al 31/12/2015. Per le imprese operative da meno di tre esercizi, la media andrà costruita sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione.
Insomma, si supponga che nel 2015 si sostengano spese agevolabili in R&S per euro 50.000 e che nel 2014, 2013 e 2012 la spesa sia stata rispettivamente di euro 15.000, euro 40.000 e euro 20.000, la media triennale sarà di euro 25.000 e l’incremento agevolabile sarà pari ad euro 25.000, cui, applicando la misura del bonus al 25%, si darà origine ad un credito d’imposta pari ad euro 6.250.
Si fa obbligo, comunque, in capo ai beneficiari di realizzare ogni anno almeno un investimento di 30.000 euro. La norma fissa anche un tetto massimo di godimento annuo dell’agevolazione, stabilito in cinque milioni euro.
Quanto all’esatta individuazione della natura della spesa agevolata, è la stessa previsione normativa a stabilire puntualmente gli ambiti operativi della ricerca eligibile.
Si tratta, in particolare, di:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e‘ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Restano escluse le spese sostenute per la modifica ordinaria o periodica apportata a prodotti, linee di produzione e processi di fabbricazione, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.
Ai fini della determinazione del credito spettante si terrà conto delle seguenti spese:
− Personale altamente qualificato (dottori di ricerca o con laurea magistrale in discipline tecniche, così come elencate nell’allegato alla norma) impiegato nell’attività di R&S;
− Quote di ammortamento delle spese di acquisto o utilizzo per strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2mila euro;
− Contratti di Ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca;
− Competenze tecniche e privative industriali specifiche.
Per le prime tre voci di spesa, precisa la norma, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% delle medesime. Va sottolineato che l’indicazione contenuta nella norma – che rappresenta un’ulteriore novità rispetto allo schema originario – non è al momento del tutto priva di dubbi applicativi. Solo tenendo conto dell’indicazione generale data dal Legislatore, che fissa la misura del bonus nel 25% dell’incremento di spesa, si è portati a ritenere che, nel calcolo della spesa annuale, le prime tre voci di spesa andranno computate per la metà.
Se così fosse confermato, però, resterebbe dubbia la modalità di calcolo della media triennale, in cui le medesime spese andrebbero assunte parimenti al 50%, anche se la norma tace al riguardo.
Il credito dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.
In pratica, sarà consentito compensare situazioni debitorie verso diversi enti destinatari dei versamenti unificati.
In sostanza, l’utilizzo del bonus ricerca avverrà a scomputo di ogni somma suscettibile di esposizione sul modello di pagamento F24.
A vigilare sul corretto utilizzo dell’incentivo tributario sarà l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al bonus entro il limite massimo di euro 5.000.