La Legge di Stabilità 2015 ha anticipato i termini di presentazione al 28 febbraio successivo al periodo di imposta di riferimento e quelli relativi al versamento del saldo al 16 marzo
La dichiarazione IVA è un adempimento formale attraverso cui il contribuente comunica al Fisco le informazioni relative alle operazioni soggette a IVA.
Nell’ambito della dichiarazione, i contribuenti sono tenuti a presentare annualmente la Comunicazione dati IVA, essenziale ai fini del calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato deve versare al bilancio comunitario.
Tuttavia, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 Dicembre 2014 n.190), che si propone di semplificare gli adempimenti del contribuente, ha introdotto delle modifiche che saranno attuate dal 2017 (periodo d’imposta 2016), così come stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L n.192/2014):
– la Comunicazione dati IVA sarà abrogata;
– la dichiarazione annuale IVA sarà presentata autonomamente dai contribuenti obbligati;
– il termine per l’invio della dichiarazione annuale IVA sarà anticipato al 28 febbraio successivo al periodo d’imposta di riferimento.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale sono:
– i soggetti titolari di partita IVA che abbiano esercitato attività d’impresa, artistica o professionale, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili;
– alcuni soggetti per l’attività esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società beneficiarie di scissioni);
– le società controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo anche per un periodo inferiore all’anno.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione sono:
– contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta;
– contribuenti dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione che hanno effettuato solo operazioni esenti;
– contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente dai soggetti obbligati, anche tramite intermediari abilitati (professionisti abilitati, associazioni di categoria, Caf), all’Agenzia delle Entrate.
Con l’anticipo dei termini di presentazione della Dichiarazione IVA, vengono anticipati al 16 marzo anche quelli relativi al versamento del saldo IVA.
Vi è la possibilità di rateizzare tale saldo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
Le rate devono essere mensili e di uguale importo, la prima viene versata interamente, quelle successive, invece, devono essere maggiorate di un interesse fisso così stabilito: 0,33% sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta e così via.
I termini di pagamento sono fissati nel giorno 16 di ogni mese e, l’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.