Il “Big Bang” dei sistemi di alternative dispute resolution

marco marinaroÈ imminente l’attuazione della Direttiva europea per la soluzione stragiudiziale delle liti tra consumatori e imprese

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’ 8 maggio 2015, ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).
Nell’attesa della definitiva approvazione del testo normativo – la cui entrata in vigore è indicata al 9 luglio 2015 – appare utile individuare i princìpi e le linee guida della nuova disciplina che è destinata a porre le basi per autentica rivoluzione culturale nella soluzione delle controversie.
Si tratta di un vero e proprio Big Bang del sistema della giustizia civile in quanto l’adozione della Direttiva è destinata a scardinare definitivamente l’idea monopolista della giurisdizione statale consentendo la creazione di una serie di microsistemi autonomi pur fondati su comuni princìpi.
Una rivoluzione che si apprezza in primo luogo sul piano culturale e che riguarda prevalentemente i rapporti B2C, ma che non può ritenersi ivi limitata per la generale valenza dei princìpi codificati. Infatti, occorre precisare che l’àmbito di operatività delle nuove norme sarà quello delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution).
Entra quindi nel lessico legislativo italiano per la prima volta l’acronimo di origine anglosassone ormai globalmente adottato per individuare quei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle liti diversi dal processo giurisdizionale.
La Direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire una soluzione semplice, rapida ed economica alle controversie tra consumatori ed imprese. E ciò se di primo impatto sembra rispondere al solo interesse del consumatore, a ben vedere risponde in egual misura anche al soddisfacimento dell’interesse delle imprese, almeno di quelle imprese che hanno scelto di adottare un sistema di approccio strategico nella gestione del conflitto con i propri clienti, utile non soltanto a limitare il contenzioso ed i suoi costi, ma per consolidare nella fase critica del rapporto una relazione di fiducia posta in crisi dall’insorgere della contestazione.
La tecnica legislativa adottata è quella della novella in quanto la nuova normativa sarà introdotta integrando e modificando il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005).
Si afferma inderogabilmente che il consumatore non può essere privato in alcun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale, ed inoltre che non si può imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura ADR di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR.
Il sistema di dispute resolution – che necessiterà di norme attuative rispetto alla disciplina primaria – consente l’introduzione di procedimenti ove l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Si escludono quindi da novero di questi sistemi quelle procedure volte ad imporre una soluzione.
Per “organismo ADR” di intende qualsiasi organismo istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente. Le Autorità individuate sono il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dello Sviluppo economico, la Consob, l’AEEGSI, l’AGCOM e la Banca d’Italia. Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. Le Autorità competenti possono promuovere e svolgere la formazione dei soggetti incaricati degli ADR, e devono monitorare i programmi della formazione se alla stessa vi provvedono gli organismi ADR.
Il Ministero dello Sviluppo economico è designato quale unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.
I princìpi fondamentali cui devono uniformarsi tutti i sistemi di ADR sono quelli tesi a rendere tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie «indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque».
Un punto nodale della Direttiva che ha vincolato anche il legislatore nazionale prevede che le parti possono partecipare alle procedure ADR senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo àmbito di rapporti). Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.
Prosegue così incessante l’evoluzione e la diffusione a livello normativo e culturale dei metodi stragiudiziali di soluzione delle controversie in ambito civile in virtù della forza propulsiva espressa senza sosta dall’UE. Un percorso che arriva da lontano e che gradualmente sta penetrando nel tessuto socioculturale e tecnico-giuridico in Europa e anche in Italia.
Il Bing Bang ormai imminente allarga e consolida un sistema complementare di dispute resolution rispetto alla giurisdizione statale chiamata a svolgere il suo ruolo fondamentale ed ineludibile, ma in funzione extrema ratio rispetto ad una serie di opzioni alternative alle quali le parti e –in base alla nuova disciplina – in particolare i consumatori potranno avvalersi per soluzioni efficaci, tempestive, economiche, in grado di soddisfare al meglio gli interessi in contesa. Per le imprese si aprono nuove opportunità di gestione strategica del conflitto con la clientela: dalla gestione diretta del reclamo sino all’eventuale procedura ADR.