Cumulabili i due incentivi per investimenti al Sud e credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali
Bis di interventi dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno.
Con la risposta ad Interpello n. 404/2020, il Fisco ha chiarito che il bonus per il Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della l.n. 208/2015) è liberamente fruibile anche in ipotesi di contratti di sale and lease back. Nell’Interpello, l’impresa istante chiarisce di aver acquisito dei beni strumentali nuovi che, successivamente al collaudo, sono stati oggetto di un contratto di sale and lease back. Detto contratto, sottolinea l’istante, riporta ovviamente che lo stato dei beni è individuato come “Bene Usato”, essendo tale caratteristica intrinseca alla natura stessa del contratto di sale and lease back. Fatta tale premessa, l’impresa si è posta il dubbio se tale particolarità potesse essere ostativa alla libera fruizione del credito d’imposta, considerato che il termine “Bene Usato” potrebbe essere fuorviante rispetto alla reale condizione dei beni che, invece, sono nuovi di fabbrica e mai utilizzati dalla stessa a scopo produttivo, se non limitatamente alle operazioni di collaudo necessarie e propedeutiche alla vendita a favore della società di leasing.
Pertanto, la classificazione dei beni non dovrebbe modificare la natura del contratto che, esattamente come il leasing finanziario, ha la sola finalità di finanziare l’acquisto dei medesimi beni.
L’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione interpretativa dell’istante, riconoscendo di aver adottato un’analoga posizione nella circolare n. 44/E/19 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari (cd. Tremonti-ter), dove il Fisco ammette che «l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si fruisca dell’agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back».
Sulla stessa lunghezza d’onda, nella circolare n. 4/E/17, in tema di super e iper-ammortamento, l’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back. Pertanto, conclude l’amministrazione finanziaria, non può dirsi nulla di diverso anche nel caso del bonus Mezzogiorno, che spetterà al primo acquirente, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di sale and lease back. In tale caso, invero, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso l’impresa utilizzatrice.
Ovviamente, aggiunge il Fisco, quanto sopra è confermato nella sola ipotesi che il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, sussista almeno in sede di primo acquisto.
Con la risposta all’Interpello n. 360/2020, invece, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che sono cumulabili il bonus investimenti nel Mezzogiorno (l.n. 208/2015) e il credito d’imposta fissato dalla legge di Bilancio 2020 per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’impresa istante evidenzia di aver realizzato, in particolare, un investimento che integra entrambi i presupposti oggettivi delle leggi di agevolazione in argomento.
Al riguardo, quindi, sottolinea che l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2020 prescrive che il bonus da questa disciplinato – finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato – è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento stesso. Su altro fronte, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non pone un limite alla sua cumulabilità, e questo tanto con gli aiuti di Stato de minimis che con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti. La questione, quindi, è affrontata dall’Agenzia delle Entrate in senso favorevole alla cumulabilità dei due incentivi.
Il Fisco ricorda, nel dettaglio, che entrambe le discipline di agevolazione sono accumunate da un’unica previsione in ordine alla fruizione congiunta con altre misure di aiuto.
Tale previsione è sostanziata nella necessità, vigente per tutti e due i bonus, che l’eventuale cumulo di più benefici non porti a godere di un incentivo netto che sia superiore al costo sopportato dall’impresa per acquisire il bene strumentale.
Alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Anzi, ricorda l’amministrazione, segnatamente al bonus investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento), misura del tutto analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.