Apprendistato e giustificato motivo oggettivo di licenziamento

L’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria giustifica il licenziamento dell’apprendista che ricopriva le stesse mansioni? Il commento alla sentenza n. 12242 del 12 giugno 2015

 

Come noto l’apprendistato, su cui di recente è intervenuto il Jobs Act del governo Renzi, è una forma di contratto di lavoro subordinato caratterizzato dal contenuto formativo per cui al conseguimento della qualifica professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, il giovane lavoratore, dopo aver maturato competenze sul campo e acquisito una qualifica, potrà essere inserito definitivamente nell’impresa con la sua assunzione a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che assume giovani con contratti di apprendistato consegue sgravi contributivi e fiscali a fronte di una retribuzione stabilita dal CCNL applicabile.
Nel caso in commento un’apprendista si rivolgeva al Giudice del Lavoro contestando ad una società in nome collettivo di essere stata assunta con contratto di apprendistato della durata di 48 mesi, quale apprendista commessa di 4° livello, addetta al banco vendita di una panetteria per poi ricevere, poco dopo, una lettera di licenziamento motivato con la soppressione del posto di lavoro in seguito all’ingresso di nuovi soci.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento perché, a suo dire, il datore di lavoro non avrebbe potuto recedere dal contratto di apprendistato per giustificato motivo oggettivo per cui chiedeva fosse dichiarato illegittimo il licenziamento e la s.n.c. condannata a corrisponderle tutte le retribuzioni fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Accolta in primo grado la domanda dell’apprendista la Corte d’appello rigettava l’impugnazione della s.n.c. confermando le decisioni del Tribunale. Tuttavia la Corte riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’apprendista, che il recesso dal rapporto di apprendistato poteva avvenire anche per giustificato motivo oggettivo, nel caso particolare giudicava inesistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento in quanto i due soggetti arrivati in negozio poco dopo l’assunzione dell’apprendista, indipendentemente dal fatto che essi fossero nuovi soci o meno, erano andati a svolgere le mansioni già attribuite alla dipendente,
circostanza che escludeva la presunta soppressione del posto.
La controversia infine approdava in Cassazione su impulso del datore di lavoro e la sezione lavoro decideva il procedimento con la recente sentenza n. 12242 del 12 giugno 2015, ribadendo alcuni principi decisivi in materia di contratto di apprendistato e giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 della Legge 604/1966.
Come noto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
É principio consolidato, ricordano i giudici di piazza Cavour, che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore.
Pertanto non è sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo. Il datore di lavoro deve dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto e, nell’ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, delle ragioni che giustificano tale operazione, oltre che del relativo processo e del nesso di causalità con il licenziamento.
Precisa la Corte che l’operazione di riassetto costituisce infatti la conclusione del processo organizzativo, ma non la ragione dello stesso, che, per imporsi sull’esigenza di stabilità, dev’essere seria, oggettiva e non convenientemente eludibile.
Il riassetto organizzativo dell’azienda può essere attuato anche al fine di una più economica gestione dell’impresa, finalizzata a far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva.
Il datore di lavoro, tornando al caso di specie, non aveva provato, né indicato le ragioni che avevano determinato l’operazione di riassetto.
Nella lettera di licenziamento all’apprendista sosteneva che lo stesso veniva disposto «a causa della soppressione del posto di lavoro assegnatole in seguito all’ingresso in società di una nuova socia».
Nel giudizio la società aveva unicamente articolata la prova che nella società erano subentrati nella stessa data del licenziamento due nuovi soci lavoratori i quali erano andati a svolgere le mansioni dell’apprendista e pertanto il suo posto di lavoro era stato soppresso.
Nessun fondamento obiettivo, neppure di ordine economico, è stato quindi prospettato al fine di giustificare l’operazione di riassetto che ha comportato la sostituzione di un socio (o due) alla lavoratrice nello svolgimento delle mansioni che costituivano il suo “posto di lavoro”, sicché non può ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
La Cassazione infine ha confermato che il contratto di apprendistato è soggetto a risoluzione qualora si configuri un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo.