La comunicazione al Registro Imprese per rimanere iscritte nella sezione speciale va fatta entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio
Rinviato al prossimo 29 luglio, per le startup innovative che hanno provveduto ad approvare il 29 giugno scorso il loro bilancio d’esercizio, il termine per confermare al Registro Imprese il mantenimento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per rimanere iscritte nella sezione speciale loro dedicata. Si tratta, però, di un termine variabile, che tiene conto proprio della data in cui è stato approvato il bilancio d’esercizio; da tale data, infatti, decorre il termine dei trenta giorni entro il quale procedere all’adempimento formale.
Si discute dell’onere gravante in capo alle startup innovative in forza dell’articolo 25, comma 15, del DL n. 179/2012, stando al quale, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le startup innovative attestano, mediante deposito in CCIAA, il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per conservare il loro status. Si ricorda che, in base al Decreto menzionato, le società di cui si discorre presentano le seguenti caratteristiche:
- costituzione e svolgimento attività da non più di 60 mesi;
- valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;
- non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad “alto valore tecnologico”;
- non deve derivare da un’operazione straordinaria (fusione o scissione), oppure da cessione d’azienda o di ramo di azienda;
- ulteriore condizione (una tra le seguenti):
1) spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
2) impiego, in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto Miur 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. L’omissione nel comunicare il mantenimento dei predetti requisiti comporta conseguenze rilevanti, che si traducono nella cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese e conseguente perdita dello status.
Come detto, la norma àncora l’adempimento al termine massimo dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; tuttavia, in considerazione dell’emergenza COVID, l’articolo 106 del DL n. 18/2020, i cui effetti sono stati prorogati con la Legge n. 21/2021 di conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 183/2020), ha fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria e dalla speciale disposizione di cui all’articolo 2364 CC, il termine ultimo entro cui approvare il bilancio. Sul tema, la circolare 1/v del 10.09.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico ha perciò espressamente stabilito che il termine massimo per la conferma dei requisiti slitta alla fine del settimo mese dalla chiusura dell’esercizio. In ogni caso, però, rimane fermo il precedente termine dei trenta giorni dall’approvazione del bilancio, onde per cui chi ha approvato prima del 29 giugno dovrà tenere conto di detta indicazione.