La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015 ha finalmente fatto chiarezza su una questione estremamente controversa
La Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 19704/2015 ha definitivamente chiarito una dibattuta questione che, negli ultimi anni, è stata oggetto di innumerevoli procedimenti di impugnazione dinnanzi sia al Giudice Tributario, sia a quello Ordinario.
La fattispecie che ha dato origine alla sentenza sopra citata è la seguente: una società aveva impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale una cartella di pagamento emessa da Equitalia – E.TR. Spa per Iva, sanzioni e interessi, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della stessa e assumendo di averne avuto conoscenza soltanto in seguito alla visione dell’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione.
La CTP in primo grado rigettò il ricorso ritenendo che quella proposta, anche se formalmente qualificata come opposizione a cartella, fosse in realtà un’impugnazione dell’estratto del ruolo e, come tale, inammissibile in quanto riguardante un atto interno del concessionario. I Giudici d’appello confermarono la sentenza di primo grado dichiarando l’inammissibilità dell’appello.
Il contribuente propose, pertanto, ricorso in Corte di Cassazione, la quale preliminarmente ha ritenuto che il ricorrente avesse agito in giudizio nell’intento di ottenere attraverso l’opposizione proposta, comunque qualificata, la declaratoria di nullità della cartella emessa a suo carico in quanto non validamente notificata.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione delinea innanzitutto la distinzione tra la nozione di “ruolo” e quella di “estratto di ruolo” chiarendo che, mentre il primo è un atto amministrativo impositivo tipico, formato sempre dall’ente impositore, con una sua precisa definizione legislativa, in quanto ai sensi dell’art. 10 lett. b) del d.p.r. 602/1973 costituisce «l’elenco dei debitori e delle somme da
essi dovute, formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario » e ai sensi dell’art. 11 del medesimo d.p.r. «nel ruolo sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi», il documento denominato “estratto di ruolo” non è disciplinato da alcuna disposizione legislativa ed è semplicemente un “elaborato informatico” formato dall’agente della riscossione.
Orbene, secondo la Suprema Corte l’inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva comporta la non impugnabilità dello stesso per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. Al contempo però la Suprema Corte ha riconosciuto l’interesse del contribuente ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ovvero gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. I suddetti atti, ovvero l’iscrizione del contribuente in uno specifico “ruolo”, formato da un determinato ente impositore in relazione ad uno specifico credito, la relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione, la notificazione della stessa e del ruolo, risultano pacificamente impugnabili ai sensi degli articoli 19 lett. d) e 21 comma 1) d.lgs. 546/1992. Ovviamente nel caso in cui tali atti siano stati validamente notificati sussiste in capo al contribuente il diritto e l’onere di procedere all’impugnazione entro il termine di legge con decorrenza dal momento della relativa notificazione. Purtuttavia, evidenzia la Corte, è indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l’invalidità della notifica di una cartella di pagamento della quale, a causa di questa invalidità, il contribuente sia venuto a conoscenza oltre i termini di impugnazione previsti dalla legge.
La Suprema Corte evidenzia infatti che se da un lato non è sufficiente la prova della “piena conoscenza” dell’atto ai fini della decorrenza dei suddetti termini, ma è necessaria una notificazione effettuata nei modi previsti dalla legge, è anche vero che la mancata regolare notificazione dell’atto non può impedire l’impugnabilità dello stesso, laddove il contribuente ne sia venuto comunque a conoscenza impedendo, la mancata notifica, soltanto la decorrenza dei relativi termini di impugnazione in danno del contribuente. Invero una lettura costituzionalmente orientata dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di eccepire l’invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque venuto a conoscenza e, pertanto, non esclude la facoltà dello stesso di far valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità, la quale impedendo la conoscenza dell’atto e quindi la relativa impugnazione, ha comportato l’avanzamento del procedimento di imposizione e di riscossione, con il conseguente interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, soprattutto nel caso in cui ne potrebbe derivare un danno risarcibile. Pertanto è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto del ruolo rilasciato su sua richiesta dall’Agente della riscossione e ciò senza che sia necessario attendere la notifica di un successivo atto di riscossione.