Lavori in prossimità di linee elettriche aeree

Fondamentale è la distanza di sicurezza che non deve permettere contatti diretti o scariche pericolose per le persone

L’avvicinamento alle linee elettriche aeree MT o AT può causare infortuni anche senza contatto. Tali infortuni coinvolgono, in prevalenza, lavoratori che utilizzano mezzi/attrezzature con parti che possono avvicinarsi alle linee, come gli operatori edili e di ingegneria civile che lavorano in cantieri prossimi alle stesse.

I mezzi coinvolti sono carrelli elevatori, betoniere con bracci articolati per il calcestruzzo, o autogrù.

Per i lavori in vicinanza di linee elettriche è necessario adottare procedure di sicurezza specifiche.
I riferimenti legislativi sono gli artt. 83 e 117 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), e i riferimenti normativi sono il punto 6.4.4 della EN 50110-1:2013 e il punto 6.4.4 della CEI 11-27:2014, IV Ed. 

L’art. 83 del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive. Tali lavori (che di solito non sono elettrici) non possono essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Sono idonee le disposizioni contenute nelle norme citate.
L’art 117 del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei cantieri.

Per tali lavori, ferme restando le disposizioni dell’art. 83 e le norme tecniche, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed attrezzature a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza non deve permettere contatti diretti o scariche pericolose per le persone, tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti dell’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle norme citate.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni dell’art. 83 o dell’art.117 sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro. 

Le norme consentono la possibilità di effettuare lavori a distanze inferiori ai limiti dell’Allegato IX solo in casi specifici e nel rispetto di opportune procedure. Per comprendere quando, è necessario richiamare alcune definizioni.

Il lavoro a distanza minore o uguale alla distanza DV (Tabella A.1, CEI 11-27) da parti attive accessibili (anche se fuori tensione) di linee e di impianti elettrici è definito lavoro elettrico, in quanto espone il lavoratore a rischio elettrico, sia che operi direttamente su tali parti attive, sia che svolga lavori di qualsiasi natura in loro prossimità [CEI 11-27, punto 3.4.2].

Il lavoro svolto a distanza minore di DA9 (Allegato IX, Testo Unico) e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) è definito lavoro non elettrico [CEI 11-27, punto 3.4.3].

Se il lavoro è svolto a distanza maggiore o uguale a DA9 da parti attive non protette o non sufficientemente protette allora può ritenersi senza rischio elettrico significativo [CEI 11-27, punto 1], a condizione che il limite DA9 sia rispettato.

Ciò posto, il punto 6.4.4 della Norma CEI 11-27 permette di derogare al limite DA9 se i lavori compresi tra DV e DA9 sono svolti:

 

  1. 1) soltanto da PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico), allora come misura di sicurezza occorre adottare una procedura per evitare di invadere la zona interna a DV e non è necessario compilare piani di lavoro, di intervento, ecc.;
  1. 2) anche da PEC (persona comune, che non è esperta né avvertita), allora come misura di sicurezza una PES svolge azione di supervisione o sorveglianza (la sorveglianza può essere svolta anche da PAV) e non è necessario compilare piani di lavoro, di intervento, ecc.;
  1. 3) soltanto da PEC, allora, se l’attività comporta mezzi/attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, come misura di sicurezza è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi/attrezzi (compresa quella di una persona e degli attrezzi/mezzi da lei maneggiati) non superi:
  2. • 4,00 m se la linea è in BT o MT (≤35 kV);
  3. • 3,00 m se la linea è in AT (>35 kV).

Se si devono superare tali altezze o si devono eseguire lavori in cui il pericolo non è dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti della linea elettrica sovrastante (ad es. lavori con gru, macchine con bracci, sistemi di elevazione, ecc.) allora è necessario predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza.
Per tale documento il datore di lavoro si rivolgerà ad una persona competente di sua fiducia o ad una PES o ad un professionista esperto nell’applicazione della CEI 11-27. 

L’altezza della linea rispetto a terra è quella progettata e attuata in fase di costruzione. Però, se ci sono stati riporti successivi di terreno, accumuli di raccolto o altro, le altezze effettive potrebbero non essere più quelle nominali e, nel dubbio, è preferibile farle valutare da un esperto. Nei cantieri si deve considerare anche l’art. 117 del Testo Unico e, fermo restando quanto visto, occorre, in via preliminare, valutare, mantenendo un sufficiente margine di sicurezza, se, nelle condizioni più sfavorevoli ragionevolmente prevedibili, sia possibile tenere in permanenza persone, mezzi, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e altre attrezzature a distanza DV.

Qualora ci sia pericolo di invadere la zona prossima delimitata da DV occorre mettere in atto mezzi (ostacoli, blocchi, gioghi, ecc.) tali da impedire l’accesso alla zona prossima, oppure far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica accordandosi con il gestore della stessa. Nel cantiere si deve conservare la documentazione relativa ai provvedimenti attuati tra quelli sopra descritti. La EN 50110-1 raccomanda che il sufficiente margine di sicurezza richiesto sia valutato tenendo conto dei possibili movimenti dei conduttori (per temperatura o eventi atmosferici), del tipo dei mezzi e degli operatori (PEC) impiegati nei cantieri.

Se l’attività di cantiere prevede l’utilizzo di mezzi/attrezzi il cui uso comporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra, nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi/attrezzi (compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati) non superi i valori di cui al punto 6.4.4, comma 3), della CEI 11-27 (4 m per linea BT o MT e 3 m per linea AT) nel qual caso non è necessario predisporre documentazione.