La Legge di Stabilità 2016 istituisce il fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno

Al via in forma sperimentale il Fondo per il coniuge che dopo la separazione non riceve il pagamento dall’altro coniuge obbligato e per cui si configura lo stato di bisogno

La Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 302 del 30 dicembre 2015, ha istituito in via sperimentale ai commi 414,415 e 416 il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. 

Il fondo per il 2016 avrà una dotazione di 250mila euro e, per il 2017, di 500mila euro.

Il fondo di solidarietà interverrà non in qualsiasi caso di indigenza di uno dei coniugi, escludendo tale possibilità nelle separazioni di fatto, ma solo quando il coniuge beneficiario del mantenimento non riceva l’assegno mensile come stabilito dal giudice nel corso del procedimento regolato dagli artt. 151 e ss. del codice civile.
Il decreto di attuazione della norma, che renderà effettivamente percorribile questa strada per il coniuge beneficiario dell’assegno, dovrà essere varato entro trenta giorni dal 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore di queste disposizioni.

Il coniuge in stato di bisogno è colui che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e, se esistenti, dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.
Il coniuge dovrà dimostrare di non possedere un reddito, o di avere un reddito minimo. Si confida che il decreto ministeriale intervenga a riguardo.
Lo stato di bisogno si configura quando si dimostri la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita, quindi non è solo la mancanza di quanto necessario per alimentarsi, ma anche del necessario per vestirsi, per l’abitazione ecc.

 

Ricordiamo che in sede di procedimento giudiziale di separazione l’art. 156 del codice civile stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.”

Qualora il coniuge non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto e anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia effettivamente la possibilità di adempiere, con l’ausilio di un avvocato potrà rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, chiedendo l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.

È necessaria pertanto la residenza in Italia del richiedente al momento della presentazione dell’istanza.

 

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, può assumere informazioni nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e, al termine dell’istruttoria, salvo che la respinga, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta al coniuge richiedente.
Il Ministero della giustizia procederà poi al recupero delle somme erogate nei confronti del coniuge inadempiente.
Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistano i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Con successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 414 e 415, l’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate dai coniugi inadempienti.