La condotta colposa del dottore ha leso il vincolo fiduciario con la struttura di cui era dipendente, rendendo impossibile proseguire il rapporto di lavoro
Il Tribunale civile di Pavia, sezione lavoro, dopo lunga e delicata istruttoria ha emesso il 19 aprile scorso una sentenza di rilevante interesse nei confronti di un medico di una struttura sanitaria. Questi, nell’ottobre 2020, prima dell’avvio della campagna vaccinale quando i rischi di infezione mortale risultavano ancora più elevati, non comunicava a una collega che si era sottoposta al test covid-19 il risultato dell’esito positivo. Il comportamento omissivo del medico, si legge in motivazione, ha così causato un serio pericolo non solo per la salute della diretta interessata “tamponata”, ma anche dei pazienti e dei colleghi del reparto. Pertanto, veniva disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, senza indennità di preavviso e il provvedimento veniva impugnato con rito Fornero. Il processo sommario si concludeva con ordinanza di rigetto e quindi della legittimità del licenziamento. Tale decisione veniva poi confermata dal Tribunale di Pavia con sentenza in commento del 19/4/2022 RG. 228/22.
Il magistrato chiamato a giudicare precisava che nessuna delle difese proposte dal ricorrente «scalfiva le conclusioni cui era giunta la ordinanza che aveva definito la prima fase del giudizio».
Anzi, la documentazione allegata dal ricorrente ne confermava la colpevolezza. E invero, al ricorrente erano stati contestati numerosi fatti, ma quello più rilevante era relativo alla colpevole omissione di comunicare ad una dipendente della struttura sanitaria l’esito del tampone molecolare risultato positivo. La dottoressa si era sottoposta al tampone in seguito ad un caso di positività di altro collega. Preoccupata e non avendo avuto alcuna informazione sull’esito del tampone si era autonomamente attivata e aveva saputo di essere positiva al covid. La responsabilità della mancata comunicazione risultava essere del medico, poi licenziato, il quale “era stato adibito alla attività tamponi e vaccinazioni influenzali, con conseguente responsabilità di comunicare l’esito positivo alla dipendente”. Il medico respingeva gli addebiti contestati, affermando di non avere avuto alcun formale incarico di comunicare i risultati dei referti al personale “tamponato”.
Aggiungeva di avere avuto un carico eccessivo di lavoro nell’ambito della struttura sanitaria, ove peraltro era manifesto un deficit organizzativo. Infatti, dichiarava di non essere stato messo al corrente della modifica organizzativa sulla procedura tamponi/referti avvenuta nell’ottobre 2020 con la creazione del nuovo sistema informatico “galileo”. In sede istruttoria tali giustificazioni venivano smentite.
Risultavano, infatti, formali comunicazioni della Direzione relative all’incarico assegnatogli di comunicare l’esito dei referti positivi. Veniva, inoltre, provato che il carico di lavoro non era eccessivo e che il cambiamento organizzativo, che prevedeva la canalizzazione in un unico sistema dei referti e di tutti gli esami di laboratorio, era stato portato a conoscenza del ricorrente, che aveva quindi omesso colpevolmente di consultare il sistema informatico. La sua condotta, di natura colposa, risultava idonea a determinare una lesione del vincolo fiduciario, così irrimediabile da non consentire la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro.