L’articolo 12 del Jobs Act dedicato prevede bandi di appalto specifici per l’assegnazione a professionisti di incarichi e consulenze presso le PA. Entrano nel vivo poi le misure che consentono la modifica on line dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup
Due importanti novità interessano il panorama delle agevolazioni. In primo luogo, va sottolineato il fatto che i professionisti parteciperanno a bandi di appalto specifici per l’assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni.
A stabilirlo è l’articolo 12 del c.d. Jobs Act per il Lavoro Autonomo, secondo cui le PA dovranno concretamente adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che, in qualità di stazioni appaltanti, consentano ai lavoratori autonomi di prestare servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca.
Le PA, comunque, non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di appositi bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma dovranno altresì mettere questi ultimi nella condizione migliore per poterne prendere conoscenza, in uno con tutti i dettagli tecnici e operativi delle gare indette. A tal scopo – spiega lo stesso Disegno di legge – le PA potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento normativo ha istituito all’interno dei centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli ordini e i collegi professionali. L’obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione.
Una menzione a parte, poi, meritano le precisazioni del DDL a proposito di accesso dei lavoratori autonomi ai Fondi Europei.
Come noto, la Finanziaria per il 2016, recependo la Raccomandazione della Commissione UE del 06/05/2013 n. 361, ha espressamente autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti. Questi, in particolare, sono pienamente assimilati, a tal scopo, alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l’accesso alle risorse dei Fondi Sociali Europei (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Programmi Operativi Nazionali (PON) o Regionali (POR).
Segnatamente all’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, il DDL ha ribadito l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all’assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali.
Su altro fronte, invece, entrano nel vivo le misure che consentono la modifica on line dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup.
Dallo scorso 22 giugno, infatti, è possibile fruire pienamente delle semplificazioni introdotte sul tema da parte del Decreto Mise dello scorso 28 ottobre 2016. Si ricorda che con il predetto atto era stato adottato il modello necessario ad effettuare le modifiche ai documenti costitutivi delle startup innovative costituite in forma di Srl, in fase propedeutica alla loro iscrizione nel Registro delle imprese.
La disposizione rispondeva al dettato dell’art. 4, comma 10-bis del DL n. 3/2015, secondo cui le predette imprese possono costituirsi non solo per atto pubblico, ma anche con un documento sottoscritto con firma digitale non autenticata da parte dei soci. Il documento, così redatto, va poi trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese. Lo stesso dicasi, prevede la norma, anche nel caso di modifiche da apportare all’atto costitutivo ed allo statuto.
Successivamente ai primi chiarimenti sulla procedura, ad opera dei decreti ministeriali del 17 febbraio 2016 e 7 luglio 2016, il DM di ottobre scorso aveva delineato le modalità operative per l’iscrizione nel Registro delle imprese degli atti modificativi dell’atto costitutivo e dello statuto. In pratica, senza passare dal notaio, le startup redigono in forma elettronica, in conformità al modello standard allegato al DM, i documenti necessari e, dopo averli firmati digitalmente, li depositano per l’iscrizione in Camera di Commercio.
Con il decreto emanato dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è ora possibile – disponendo delle apposite specifiche tecniche – anche modificare il proprio atto costitutivo e lo statuto, utilizzando la stessa procedura semplificata.
Le predette specifiche, spiega il decreto, consentono la predisposizione degli atti modificativi in un formato elaborabile XML.
La platea dei potenziali beneficiari è piuttosto ampia. Nel comunicato stampa ministeriale, infatti, si ricorda che sono già 444 le startup che si sono costituite con la procedura semplificata e che risultano iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.
L’atto modificativo, identificato con un numero di registrazione, è poi trasmesso, tramite una pratica COMUNICA, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Quest’ultimo, ricevuta la pratica, la protocolla automaticamente e avvia tutte le verifiche del caso sui requisiti dell’impresa mittente.
Nelle more delle verifiche, l’ufficio, nel termine di 10 giorni dal protocollo, provvede all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con una dicitura aggiuntiva che indica la modifica in corso. Decorsi dieci giorni dall’iscrizione provvisoria, l’ufficio, completate con esito positivo le verifiche, iscrive in sezione speciale la modifica, eliminando la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.