Agevolazioni per le start up

A Sacrestano webIl Decreto Lavoro allarga la partecipazione a queste società innovative anche alle persone giuridiche

 

Il comma 16 dell’articolo 9 del DL n. 76/2013 introduce alcune sostanziali modifiche al regime premiale per le cosiddette start up innovative.
Si discorre, in particolare, delle imprese di cui all’articolo 25 del DL n. 179/2012 (convertito con la l. n. 221/2012), per le quali la norma di riferimento dispone – al rispetto di alcune specifiche condizioni – la concessione di apposite agevolazioni a carattere fiscale, contributivo e contrattuali.

Si ricorda che le imprese in argomento sono quelle costituite in forma di società di capitali, cooperative, purché di diritto italiano, oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa, nella versione originaria, prescriveva che a partecipare dette imprese dovessero essere, per la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, esclusivamente persone fisiche, almeno dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.
Con l’intervento previsto dal DL Lavoro, invece, il predetto vincolo decade – attraverso l’espressa abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25. In sostanza, quindi, la partecipazione alle start up può occorrere in maggioranza anche da persone giuridiche sin dall’inizio.

La disciplina originaria delle start up innovative, inoltre, prescriveva che queste soddisfacessero almeno uno dei seguenti requisiti:
1.     spesa in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2.     impiego di personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
3.     titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Anche i precedenti tre requisiti, tuttavia, sono stati oggetto di una specifica attività di revisione. Allo stato, infatti, con le modifiche introdotte, la spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dalla start up dovrà corrispondere almeno al 15% (non più il 20) del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione.
Quanto all’impiego di personale altamente qualificato, si ricorda che la normativa originaria disponeva che perlomeno un terzo di dipendenti o collaboratori dovesse essere in possesso di un dottorato di ricerca o avesse in corso un dottorato o, se in possesso di laurea, che avesse svolto almeno tre anni di ricerca.
Tale requisito, al momento, può essere sostituito anche con l’impiego di dipendenti o collaboratori (sempre in misura pari ad almeno due terzi del personale complessivo) che siano in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004.

Infine, per ciò che attiene al requisito della privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa, il DL n. 76/2013 ha espressamente incluso fra queste i diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

A ben vedere, le modifiche in commento sembrano raggiungere l’obiettivo di rendere “più accessibile” il modello delle start up innovative.
Questo non può che contribuire ad accrescerne l’appetibilità, anche considerando che alle persone fisiche e giuridiche è, rispettivamente, consentito di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in tali imprese, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.