Agevolazioni per nuove assunzioni

ALBERTO ROMANO

Opinabile, secondo il consulente del lavoro Alberto Romano, la scelta di abrogare in maniera permanente la L. 407/90 in favore di un beneficio che, al momento, ha solo un anno di durata

Dottor Romano la Legge di Stabilità mira a restituire competitività al sistema produttivo italiano riducendo il costo del lavoro. Ci spiega cosa prevede il bonus per i neoassunti?
Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la L. 190/2014, meglio conosciuta come Legge di Stabilità, regolata – come di consueto – in un unico articolo che si snoda in 735 commi. Tra questi, i commi 118 e 119 disciplinano una nuova forma di agevolazione per le assunzioni.
Si tratta di uno sgravio triennale per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è previsto per un periodo massimo di trentasei mesi e per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, fatta eccezione per i premi INAIL.

Chi potrà beneficiarne?
Ad avvantaggiarsi di questa nuova modalità agevolativa potranno essere tutti i datori di lavoro privati, a condizione che l’assunzione sia di un soggetto che nei sei mesi precedenti non sia stato occupato a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro e a patto che il lavoratore che si va ad assumere non abbia già usufruito di analogo incentivo per un precedente impiego a tempo indeterminato.
L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni e non spetta ai datori di lavoro che vogliano assumere lavoratori già in forza, nell’ultimo trimestre del 2014, con un contratto a tempo indeterminato presso di loro o presso società controllate/collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A quali settori è applicabile il bonus?
Il comma 119 prevede che l’agevolazione si applichi anche al settore agricolo, per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, nel limite delle risorse disponibili e solo per quei lavoratori che nell’anno 2014 non risultino occupati a tempo indeterminato o per quelli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 nell’anno 2014.
I benefici per le nuove assunzioni non hanno carattere strutturale in quanto si riferiscono esclusivamente alle assunzioni avvenute in un arco temporale di dodici mesi compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2015 e sono inoltre limitati alle risorse previste dal comma 120, riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso di insufficienza delle risorse, l’Ente Previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Nelle pieghe del provvedimento c’è però un aspetto non propriamente conveniente per le imprese del Mezzogiorno e per quelle artigiane, una sorta di compensazione punitiva in cambio di uno snellimento normativo. Ma in questo gioco il datore di lavoro vince o perde?
È così. A fronte di questa nuova agevolazione, infatti, viene abrogata, in via definitiva, la Legge 407/90 la cui normativa prevedeva un esonero contributivo triennale nella misura del 50% (100% per le imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno o per le imprese artigiane) dei contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL compresi, a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIG da almeno ventiquattro mesi.
Tale sgravio era ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Per i datori di lavoro si amplia la platea dei soggetti per i quali poter godere di un’agevolazione contributiva, ma nel contempo la stessa non potrà essere superiore ad 8.060 euro all’anno per un triennio e ciò significa che in caso di quota contributiva annua più alta il datore di lavoro dovrà far fronte direttamente al pagamento dell’eventuale differenza.
Inoltre, dal momento che tale beneficio è previsto solo per l’anno 2015, e la L. 407/90 è ormai abrogata, ci si chiede se il fine di «promuovere forme di occupazione stabile», indicato dal Legislatore nella Legge di Stabilità, si esaurisca con l’anno in corso o abbia seguito anche nei prossimi anni.
Una domanda che al momento resta in maniera preoccupante senza risposta.

Un ultimo suggerimento per chi intende assumere?
Da un punto di vista pratico, è importante che il datore di lavoro si assicuri, prima di procedere all’assunzione, che nei sei mesi antecedenti il lavoratore non abbia avuto alcun rapporto a tempo indeterminato.
Oltre a una dichiarazione ex DPR n. 445/2000 da parte dello stesso, credo sia opportuno per i datori di lavoro acquisire, all’atto dell’assunzione, un attestato del Centro per l’Impiego che dimostri l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.
Una cautela questa imprescindibile per non avere poi sorprese amare.