Aggiornata la procedura dell’Arbitro Bancario Finanziario

In vigore dal 1° ottobre 2020 le nuove regole

 

Dopo un lungo e complesso iter durato oltre due anni, la Banca d’Italia il 12 agosto 2020 ha approvato la revisione delle norme per l’Arbitro bancario finanziario (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”). La nuova disciplina adottata non segue la tecnica della novellazione, ma sostituisce integralmente quella precedente ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.

Le nuove norme sono applicabili dal 1° ottobre 2020 e intervengono in maniera articolata sulla normativa vigente realizzando il nuovo percorso dell’Abf a distanza di undici anni dall’avvio della sua attività. Un sistema ADR (Alternative Dispute Resolution) di successo tanto da essere diventato un modello di riferimento, essendo stato già replicato dalla Consob per l’Arbitro delle controversie finanziarie ed essendo anche in fase di adozione da parte dell’Ivass per l’Arbitro delle controversie assicurative.

L’aggiornamento delle disposizioni regolamentari Abf – attuata dopo la modifica della Delibera CICR 275/2008 con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 – giunge all’esito della consultazione pubblica (iniziata il 28 dicembre 2018 e conclusa il 26 febbraio 2019) e nasce dall’esigenza di realizzare l’allineamento con le previsioni della Direttiva “ADR per i consumatori” (2013/11/UE) e del d.lgs. n. 130/2015 di recepimento, ma anche «al fine di accrescere l’efficienza e la funzionalità del sistema, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e di migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi». Sulla base di una accurata analisi di impatto, le nuove regole – avuto riguardo alle modifiche di interesse diretto per gli utenti del servizio – incidono principalmente su alcuni aspetti procedurali anche in una prospettiva di adeguamento (a volte soltanto lessicale) ai consolidati orientamenti dei Collegi e alle nuove esigenze emerse dall’ampia esperienza maturata.

In primo luogo, occorre segnalare che il termine entro il quale la banca potrà dare riscontro al reclamo (che nel procedimento Abf costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda da proporre all’Arbitro) diviene di 60 giorni e si applicherà ai reclami presentati dopo il 1° ottobre 2020 (in precedenza era di 30 giorni).

Per quanto riguarda poi la competenza per valore dell’Abf, il limite viene raddoppiato passando da 100mila a 200mila euro, per cui se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200mila euro.

Viene modificata anche la competenza temporale, infatti, il nuovo limite prevede che non possono essere sottoposte all’Abf liti relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Occorre precisare tuttavia che tale nuovo limite si applicherà soltanto dal 1° ottobre 2022.

Per cui fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale già vigente).

Con riguardo alla sequenza degli atti della procedura, viene disciplinata la fase delle repliche del ricorrente e delle controrepliche della banca (che seguono alla fase introduttiva del ricorso e delle controdeduzioni) e viene anche fissata la durata massima del procedimento in 90 giorni, che decorre dalla data in cui il fascicolo della procedura si considera completo.

La più rilevante innovazione riguarda infine i poteri che sono stati attributi ai presidenti dei Collegi Abf nei casi in cui «sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l’accoglimento della domanda». In tali ipotesi, il presidente, se non sottopone la controversia al Collegio, può decidere il ricorso (se l’orientamento comporta l’accoglimento integrale della domanda), e la banca, entro il termine perentorio di 30 giorni, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione monocratica.

Ma il presidente può anche proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata (se l’orientamento comporta l’accoglimento non integrale della domanda); in tali ipotesi, entro il termine perentorio di 30 giorni, le parti rendono note le loro determinazioni e in caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro questo termine, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione, mentre qualora le parti aderiscano alla soluzione proposta dal presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

L’aggiornamento della nuova disciplina mira a consolidare e rafforzare il sistema Abf considerato che nel settore bancario e finanziario la concorrenza non è tanto efficiente da indirizzare le condotte degli intermediari; per cui i sistemi Adr (e quindi Abf, ma anche la mediazione nella prospettiva delle Direttive UE n. 52/2008 e n. 11/2013) svolgono un ruolo fondamentale in quanto accompagnano verso le best practices consentendo altresì di perseguire i più elevati standard di correttezza e trasparenza.