Avvalersi delle nuove tecnologie può rivelarsi utile per prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale, ma anche per evitare il contenzioso tributario favorendo le soluzioni conciliative
Qualsiasi strumento, anche quello più avanzato tecnologicamente, deve essere utilizzato con “intelligenza” e sapienza per consentire il raggiungimento delle finalità per le quali è stato concepito. Un suo impiego senza supervisione, o inconsapevole, infatti, può portare a decisioni sbagliate. Questo vale anche per la riforma fiscale che, secondo il legislatore delegante (legge n.111/2023), troverà attuazione anche con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di “prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale”, grazie anche alla “piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche di dati”.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, dispone di quantità e qualità di dati il cui utilizzo dovrebbe consentire una forte contrazione dei fenomeni elusivi, evasivi e con essi del contenzioso tributario. Un uso “intelligente” dell’AI nelle procedure di accertamento consentirà di colpire colui che, nell’adempiere alla propria obbligazione tributaria, attua pratiche non lecite e il contribuente – opportunamente invitato con comunicazione di compliance (lett.f) art.17) – adempierà spontaneamente senza fare ricorso al contenzioso, soprattutto se solvibile. È quindi evidente la finalità di prevenzione rispetto al contenzioso che l’AI può svolgere nel rendere più efficace le procedure di accertamento. Allo stesso tempo, i sistemi di intelligenza artificiale sono un valido strumento di conoscenza per il giudice, ma non devono mai sostituire la sua funzione decisoria. Essi consentiranno, infatti, di avere una maggiore prevedibilità delle decisioni, la cosiddetta “giustizia predittiva”. Anche le parti processuali trarranno vantaggio dal suo utilizzo. Sapere preventivamente e con maggiori probabilità il possibile esito del giudizio induce la parte processuale – contribuente o ente impositore – a desistere dall’intraprendere o proseguire il giudizio. Lo stesso giudice potrà avvalersi dello strumento di conoscenza dell’esito probabilistico della causa per porlo alla base di una proposta conciliativa giudiziale ex art.48-bis 1 Dlgs 546/92. In questa ottica, vanno apprezzati alcuni principi ispiratori della revisione della disciplina e dell’organizzazione del contenzioso tributario, contenuti nell’art.19.
A partire dall’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali. A questo proposito sarà utile prevedere che il modello predefinito contenga una parte dedicata alla sintesi dei motivi di difesa che il costruttore dell’algoritmo – nella scelta qualitativa dei dati da porre come input – dovrà considerare e valutare insieme ai precedenti giurisprudenziali.
Altro elemento è la realizzazione di una banca dati della giurisprudenza delle Corti di giustizia tributarie accessibile a tutti, che consentirà alle parti processuali di conoscere meglio l’orientamento giurisprudenziale, al fine di decidere se intraprendere o proseguire il giudizio. In sintesi, quindi, l’AI contribuirà con efficacia alla fase del conoscere ma deve rimanere estranea alla fase del decidere, perché solo il giudice in carne e ossa – anzi con la sua anima come scriveva il Calamandrei – è in grado di affrontare il grande peso della responsabilità di rendere giustizia, cogliendo sfumature, peculiarità e specificità di ogni singolo caso.