CIGO, CIGS e CdS riformati, ridimensionati e accorpati in un unico testo organico. Termini più brevi per le aziende che intendono presentare domanda
Il 24 settembre scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 148/2015 che, in attuazione della Legge 183/2014 (Jobs Act), ha raccolto in un unico testo la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e del Contratto di Solidarietà (CdS), fino ad oggi disseminate in una pletora di fonti legislative. Riservandoci successivi approfondimenti sui contenuti della riforma, riteniamo utile evidenziare subito alcuni aspetti da tenere in immediata considerazione. Una prima modifica su cui si richiama l’attenzione riguarda l’estensione alla CIGO del requisito dell’anzianità lavorativa dei novanta giorni per i lavoratori beneficiari, precedentemente prevista solo per la CIGS. Si estendono poi i trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, fino ad ora esclusi.
Altra innovazione di rilievo è data dall’introduzione di un limite complessivo di ricorso alle integrazioni salariali: per ogni unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario non possono superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ove però in tale periodo si faccia ricorso al Contratto di solidarietà, la soglia temporale è elevata a 36 mesi, in quanto il periodo di CdS viene computato nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
I trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto si computano nel predetto limite solo per la parte del periodo autorizzato successivo per l’appunto al 24 settembre 2015. Viene quindi superato il previgente sistema dei 36 mesi nel quinquennio fisso per la CIGS (superabili tra l’altro attraverso il c.d. “CdS in deroga”). La durata complessiva globale appena evidenziata si interseca con i limiti temporali legati ai singoli strumenti che sono rimasti inalterati. Ulteriore elemento di immediato impatto riguarda la modifica dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale rispetto alla disciplina previgente. Nello specifico, si prevede che la domanda di CIGO debba essere presentata dall’impresa all’INPS in via telematica entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicando la causa della sospensione, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste (ante riforma l’istanza andava effettuata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui avesse avuto inizio la sospensione e non c’era l’obbligo di indicare i nominativi dei lavoratori). Su questo punto, un recente messaggio dell’INPS ha chiarito che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre potranno continuare ad essere presentate con le previgenti modalità, mentre, quelle riferite ad eventi verificatisi a partire dalla suddetta data dovranno, invece, seguire la nuova disciplina.
Per quanto concerne l’intervento straordinario, la relativa domanda di concessione deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio (prima vigeva lo stesso termine della CIGO). Sempre per i trattamenti straordinari, a decorrere dal 1° novembre 2015, le sospensioni o riduzioni di orario non potranno decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Aumenta poi il contributo addizionale per le imprese che fanno ricorso alle integrazioni salariali.