A partire dal 1 gennaio 2021, cambieranno radicalmente le regole e le procedure per poter effettuare operazioni di import ed export con il Regno Unito. Nuovi iter doganali per il commercio e tante conseguenze per le aziende

 

La scelta della Brexit è stata presa dal popolo britannico nel giugno del 2016, ma la sua realizzazione si avrà solo a partire dal 1° gennaio 2021. È tuttora, infatti, ancora in corso il cosiddetto “periodo transitorio”, cominciato il 1° febbraio 2020, il cui termine è previsto il prossimo 31 dicembre.

Come già detto, dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. Ne consegue che la circolazione di beni verrà considerata con le relative procedure doganali, di IVA e di eventuali accise, proprie del commercio internazionale verso Paesi terzi.

Gli effetti della Brexit sul commercio internazionale si avranno tra qualche settimana, dopo che anni di trattative e accordi saltati (ad oggi sono stati condotti ben nove round di negoziazione tra UK e UE senza successo) portano spediti verso un “No Deal” e quindi verso un “nessun accordo” tra le parti che, negli anni, non hanno condotto a nulla se non a ripetute crisi politiche in Gran Bretagna. Per tutte le aziende che abitualmente concludono operazioni in import ed export verso UK, a partire dal 1 gennaio 2021, cambieranno radicalmente le regole e le procedure per poter effettuare operazioni con il Regno Unito.

Importante sottolineare che si applicheranno regole e procedure doganali, così come vengono utilizzate nel commercio internazionale verso Paesi terzi. E questo anche nel caso molto remoto (ma non da escludere) ci dovesse essere un accordo “last minute” tra le parti. Per gli scambi commerciali tra Unione Europea e Gran Bretagna si avranno importanti cambiamenti che determineranno significative conseguenze giuridiche, finanziarie e operative per le imprese interessate, oltre ai maggiori tempi e costi riguardo alle procedure doganali. L’uscita di merci dall’Unione Europea verso il Regno Unito costituirà, dunque, una esportazione e non più verranno qualificate come cessioni intracomunitarie. L’inserimento delle procedure doganali negli scambi commerciali tra UK e UE determinerà una serie di nuove situazioni, ovvero costi aggiuntivi rispetto alla gestione degli scambi internazionali oltre che alla tracciabilità dell’origine dei prodotti e dei suoi componenti. Non ultimo, il rispetto di standard tecnici attraverso specifiche certificazioni di prodotto e una responsabilità giuridica e penale in caso di errori.

Per non incorrere in errori, è necessario dichiarare correttamente in esportazione l’esatta classifica doganale, l’origine e il valore delle merci esportate. Alla fine del periodo transitorio, e quindi a partire dal 1 gennaio 2021, tutti i materiali e le operazioni di trasformazione realizzate nel Regno Unito saranno considerate non originarie dell’Unione Europea ai fini della determinazione dell’origine preferenziale dei prodotti dell’UE. Per tali motivi, le aziende che importano prodotti finiti e materie prime da UK dovranno rivedere l’intera gestione della catena di distribuzione (più comunemente denominata “supply chain”), poiché i componenti prodotti nel Regno Unito non saranno più originari e dunque di origine non preferenziale. A partire dalla mezzanotte del 31 dicembre 2020 i beni che si trovano nel Regno Unito acquisiranno automaticamente lo status di “merce estera” con conseguente operazioni in import nei territori dell’Unione Europea attraverso procedure doganali e dazi (se dovuti) all’importazione. Le aziende non potranno ignorare la tariffa doganale (dazio) che determinerà, inevitabilmente, maggiori costi, non pianificati, durante sia la fase di vendita, sia, soprattutto, al momento dell’acquisto. Le conseguenze gestionali e operative per chi esporta in UK possono essere sintetizzate nella necessità di svolgere tutti gli adempimenti doganali, ovvero la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione tramite un rappresentante doganale, unitamente ai documenti commerciali ed eventuali licenze. I beni, oggetto dell’esportazione, lasceranno il territorio doganale europeo, pertanto, non sarà più possibile emettere una fattura non imponibile ai fini IVA. Per le operazioni in import le conseguenze ricadranno sulla compilazione di una dichiarazione doganale all’importazione in cui andranno indicate l’esatta classifica delle merci importate, l’origine delle stesse, oltre al suo valore in dogana. Per le sole operazioni di importazione la merce deve essere identificata secondo le regole della tariffa integrate dell’Unione Europea – denominata TARIC – che si compone di dieci cifre e che permette a tutti gli operatori economici dei singoli Stati membri della UE l’esatta e completa misura tariffaria applicabile alle marce importata. I prodotti importati da Uk potranno considerarsi merci unionali solo a seguito dell’immissione in libera pratica, ovvero dopo aver assolto al pagamento dei dazi, dell’IVA ed eventuali accise.

A seguito della Brexit, le aziende importatrici da UK andranno incontro a due sostanziali cambiamenti cui dovranno fare riferimento. Il primo è sicuramente l’assolvimento dell’IVA in dogana e successiva detrazione in sede di liquidazione periodica dell’imposta (scompare il metodo del “reverse charge”). Il secondo è, invece, il possesso del codice EORI, numero di identificazione doganale riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie. Le imprese che non ne sono ancora in possesso sono tenute a farne richiesta all’ufficio doganale di competenza territoriale. Con la definitiva uscita di UK dall’Unione Europea ci sarà anche una diversa valutazione di conformità per i beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) attraverso la creazione di un nuovo standard qualitativo denominato UKCA. Tale marcatura, infatti, è riservata alle merci destinate al mercato UK e testimonierà che il prodotto è conforme a tutti gli standard di produzione, oltre che a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state espletate con successo. Il marchio UKCA sostituisce il marchio CE in tutto il Regno Unito. Importante sottolineare che i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione sono gli stessi richiesti per il marchio CE. Le aziende europee dovranno utilizzare il marchio UKCA a partire dal 1 gennaio 2021, ma potranno continuare ad applicare sui prodotti il marchio CE fornendo un’autocertificazione, oppure la documentazione tecnica rilasciata da un organismo europeo.

Dal 1 gennaio 2022 il governo britannico non riconoscerà più il marchio CE. Tuttavia i prodotti che recheranno entrambi i marchi, saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme UK e CE. Solo a partire dal 2023 sarà obbligatorio ed esclusivo il solo marchio UKCA su tutto il mercato della Gran Bretagna. In conclusione, il produttore che appone sui suoi prodotti il marchio UKCA deve conservare la documentazione tecnica per 10 anni e dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge previsti.

La dichiarazione di conformità di prodotto destinato al Regno Unito deve contenere tutte le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore, numero di serie, modello, dettagli dell’organo certificatore e disposizioni di legge.