Nonostante l’enfasi posta dagli ambienti governativi sul contratto a tutele crescenti, la riforma rischia di interessare ancora per molti anni soltanto una piccola par te di addetti, essendo applicabile solo ai nuovi assunti, e di imprese, riguardando direttamente solo quelle che faranno molte assunzioni o le star t-up
Ancora sul problema del lavoratore assente per malattia
Con la sentenza n. 4869/2014 la Corte di Cassazione ha nuovamente cambiato i riferimenti: l’onere della prova della compatibilità dell’attività “altra” svolta dal lavoratore durante l’assenza per malattia spetterebbe, in giudizio, al datore di lavoro e non al lavoratore
Relazioni Sindacali: la rivoluzione copernicana è compiuta
Finalmente pronto il nuovo modello sottoscritto da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil. L’aspetto più innovativo del Testo Unico sulla Rappresentanza riguarda l’accettazione da parte di tutte le componenti sindacali del principio maggioritario anche a livello aziendale (ove c’erano state le più acute tensioni), in forza del quale i contratti collettivi aziendali sono efficaci erga omnes, vincolando tutte le organizzazioni sindacali, anche se sottoscritti soltanto dalla maggioranza (e non da tutti i membri) della RSU aziendale
L’articolo 18 dopo la Riforma Fornero
Nella materia dei licenziamenti disciplinari resterebbe intatta la fondamentale norma di cui all’articolo 2106 del codice civile: il Giudice non è tenuto solo ad accertare l’effettiva sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, ma deve valutare – fra l’altro – oltre ai profili soggettivi di dolo e colpa, anche se esso risulti così grave da giustificare l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro