
Ad oggi le due parti in causa dovranno attendere il pronunciamento della Corte di Appello di Firenze, cui il procedimento è stato rinviato, nella speranza che questa si adegui alle indicazioni della Cassazione
Ad oggi le due parti in causa dovranno attendere il pronunciamento della Corte di Appello di Firenze, cui il procedimento è stato rinviato, nella speranza che questa si adegui alle indicazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18678/2014 ha confermato il licenziamento del lavoratore per assenze ripetute, pur giustificate da certificati di malattia, rigettandone il ricorso e condannandolo anche alle spese
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16381 del 17 luglio 2014, ha sollevato dal suo incarico un Dirigente medico per mancata partecipazione alle riunioni di équipe e per critica all’operato di un collega, rigettandone il ricorso per addebiti inconfutabili
L’azienda risponde dei danni alla salute, subiti dal lavoratore deceduto a causa del superlavoro
I probabili effetti delle pregiudiziali sollevate alla Corte di Giustizia dal Tribunale di Napoli e dalla Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda comminato a un dipendente che durante la malattia lavorava presso un’agenzia immobiliare. I perché giustificati del reintegro
Il caso in esame riguarda il licenziamento comminato da una azienda, Casa di cura, al dipendente che durante l’orario di lavoro effettuava ripetutamente e senza autorizzazione accessi a siti internet. Nella lettera di contestazione il datore di lavoro aveva allegato per comprovarne le ragioni copiosa documentazione, attendendo le giustificazioni secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori per le conseguenti decisioni. Vediamo come è andata a finire…
Colpevole il cassiere allontanatosi dal luogo di lavoro per la pausa.
La Corte di Cassazione sezione Lavoro, con sentenza del 28 marzo 2013 n. 7819, confermando la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato da un Istituto bancario al proprio dipendente nella sua qualità di cassiere, cui venivano contestati tre diversi addebiti tra cui l’allontanamento da posto di lavoro per la pausa caffè.