
In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, il preuso di un marchio, così come quello di altri segni distintivi, può comportare l’invalidità, per mancanza del requisito di novità, di un marchio successivamente registrato
In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, il preuso di un marchio, così come quello di altri segni distintivi, può comportare l’invalidità, per mancanza del requisito di novità, di un marchio successivamente registrato
Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione tra brand, il confronto tra gli stessi deve fondarsi sull’impressione “complessiva”, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti
La valutazione di adeguatezza di operazioni simili è sempre in capo all’intermediario, sulla cui professionalità il cliente fa affidamento
Si verifica annullamento o invalidità quando e se la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, poiché il voto è ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un vantaggio personale antitetico a quello collettivo
Decurtato il debito erariale e dilatato il pagamento in tredici anni senza garanzie, la società operante nel settore dell’IT, protagonista del caso di specie, va verso il riequilibrio finanziario
La Corte di Appello di Milano ha chiarito cosa va provato e da chi nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento e di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, a titolo di interessi convenzionali passivi, illegittimamente capitalizzati e commissioni di massimo scoperto
La Suprema Corte ha stabilito che, per l’abusiva utilizzazione di credenziali informatiche, nell’ambito di un servizio equiparabile a quello di home banking, non spetta al correntista provare di non aver autorizzato l’esecuzione dell’operazione
Le disposizioni normative dirette a salvaguardare la trasparenza delle informazioni e a vietare le operazioni non adeguate al profilo dell’investitore si applicano anche nel caso in cui il servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione degli ordini impartiti dall’investitore stesso
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto e ribaltando l’impostazione dei giudici di merito, ha e videnziato che il criterio della «direzione effettiva» quale luogo di individuazione del domicilio fiscale può non essere sufficiente e, comunque, compor tare evidenti storture applicative nel caso di società controllate, soprattutto in quelle in cui il capitale sociale della controllata è interamente di proprietà della controllante
Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano in merito alla richiesta di fallimento se il trasferimento all’estero della sede sociale é effettivo e ció trova conferma nella residenza all’estero dei soci e dell’amministratore nonché nella possibilità di notificare regolarmente l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale all’estero