Bonus Formazione 4.0, come fruirne

Il credito di imposta può essere speso per l’acquisizione o il consolidamento solo delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, di visualizzazione e realtà aumentata, prototipazione rapida, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, IOT e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

La legge di Bilancio interviene sul Bonus Formazione 4.0 nell’ottica di snellirne l’iter burocratico di accesso.
Al di là di un accesso più agevole, come meglio vedremo, la norma istitutiva dell’incentivo, fissata dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della l.n. 205/17, risulta ora prorogata fino a tutto il 2020 e si arricchisce di una accresciuta disponibilità finanziaria pari a 150 milioni di euro.
Come detto, comunque, l’intervento più atteso riguarda certamente quello dettagliato nei commi da 210 a 217 dell’articolo uno della legge.

Questi ultimi, oltre a modificare i massimali di aiuto concedibile, intervengono, abrogandola, sulla previsione secondo cui l’accesso al beneficio era condizionato alla preventiva disciplina delle attività di formazione all’interno dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

L’incentivo, vale la pena ricordarlo, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento esclusivamente delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono, invece, escluse le attività di formazione ordinaria, come, ad esempio, quelle organizzate dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

L’accesso al beneficio è consentito a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Restano, però, escluse le cosiddette imprese “in difficoltà” e, con le modifiche introdotte con la legge di Bilancio, anche quelle oggetto di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione è goduta attraverso la formula del credito d’imposta e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturata e in quelle relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è impiegato. L’agevolazione spendibile è calcolata su un massimale di spesa che, con gli emendamenti in commento, risulta differenziato per soggetto beneficiario: alle piccole imprese spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle medie e grandi imprese, invece, il bonus è riconosciuto rispettivamente nella misura del 40% e del 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Fermo restando i massimali di spesa, il credito d’imposta è attribuito in misura maggiorata fino al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.
La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o, in alternativa, da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli Istituti tecnici superiori.

É stato, inoltre, disposto che il credito d’imposta sia utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione con obbligo, in capo alle beneficiarie, di effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Cade, come anticipato, l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. L’accesso al bonus formazione 4.0 è alquanto generalizzato, soprattutto dopo che sono stati rimossi i vincoli sulla previsione nei contratti collettivi di lavoro. Al di là di quanto sopra, comunque, esiste un regime alquanto rigido di chiusura gravante sui soggetti che versano in condizioni di operatività definite critiche. Innanzitutto, l’incentivo era e rimane precluso alle imprese che, ai sensi della normativa comunitaria, sono classificate in “difficoltà”, così come previsto dall’articolo 2 del DM del 4 maggio 2018.
Nello specifico, la definizione di impresa in difficoltà si rinviene, come detto, nella normativa comunitaria e, in particolare, nell’art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) 800/2008. Sono, pertanto, definite in difficoltà le PMI che presentano le seguenti condizioni: a) società a responsabilità limitata, qualora sia stato perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora sia stato perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; c) indipendentemente dal tipo di società, quando ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Tuttavia, una PMI costituitasi da meno di tre anni non è mai considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni indicate in precedenza sotto la lettera c).

La stessa normativa comunitaria (Comunicazione 2004/C 244/02), inoltre, stabilisce che un’impresa può essere considerata in difficoltà anche in presenza di sintomi caratteristici di uno stato di crisi, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovra-capacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività.

Su altro fronte, nel caso di Grande Impresa, la definizione di impresa in difficoltà è riportata nel punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE C 244 del 01/10/2004.
Altra soglia di sbarramento ai benefici del bonus formazione 4.0 è ora stabilita a carico delle società che siano destinatarie di sanzioni interdittive. Si tratta, in particolare, delle sanzioni disciplinate dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001 che, come noto, portano in conseguenza: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si ricorda che la normativa fissata dal D.lgs. n. 231/01 disciplina in generale la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le cui disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società.