Bonus investimenti nel Mezzogiorno

Il Fisco ha fatto chiarezza su cosa si intende per unità produttiva ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione

Alcuni recenti interventi del Fisco hanno fatto luce su specifiche ipotesi di conservazione del bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno all’occorrere di determinate operazioni aziendali. Mentre è sicuramente confortante leggere nei documenti dell’Agenzia delle Entrate le conferme nei casi di fitto d’azienda, preoccupano le precisazioni sul concetto di unità produttiva, fornite nel contesto di un quesito posto da un’impresa operante attraverso infrastrutture di rete.

Il Fisco esprime il consenso alla conservazione del bonus investimenti nel Mezzogiorno nell’ipotesi in cui il beneficiario concluda con terzi un contratto di fitto d’azienda, comprendente anche i beni agevolati. A precisarlo è la Risposta n. 812/2021 con cui l’Amministrazione Finanziaria consolida la propria posizione favorevole al mantenimento dell’agevolazione già espresso con la Risposta ad Interpello n. 75/2019.

Nel quesito posto all’Amministrazione Finanziaria, un’impresa evidenzia di aver legittimamente acquisito il diritto all’agevolazione a fronte di una serie di investimenti realizzati, per i quali la stessa Agenzia delle Entrate aveva dato riscontro positivo all’istanza telematica di prenotazione del bonus. Tuttavia, per effetto delle complicazioni economiche dovute alla diffusione della recente pandemia, l’impresa conclude per l’impossibilità di continuare a gestire proficuamente l’attività, decidendo di procedere ad un fitto dell’intera azienda, comprendente quindi anche i beni oggetto di agevolazione. L’impresa, comunque, evidenzia di avere ancora a disposizione una parte del credito maturato e, pertanto, chiede al Fisco se l’affitto di azienda comporti la perdita del beneficio ancora spendibile.

L’Agenzia, nella sua risposta evidenzia che con un contratto di fitto d’azienda (diverso dal mero fitto di beni) i beni oggetto di agevolazione circolano insieme all’azienda e non vengono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione.

Pertanto, assodato che nel periodo di sorveglianza i beni dovranno entrare in funzione e non saranno dismessi nell’ambito del compendio aziendale, nulla osta al mantenimento del bonus e alla sua spendibilità in capo all’impresa che lo ha maturato. Diversamente, ai fini del riconoscimento del medesimo incentivo, il Fisco ha stabilito che non costituisce autonoma struttura produttiva quella in cui si svolga una mera funzione di coordinamento nel concorrere alla progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di pertinenza di altra sede ubicata fuori dai territori agevolati.

L’assunto è formalizzato dall’Amministrazione Finanziaria con un bis di Risposte ad Interpelli (nn. 68 e 69 del 2022) con le quali l’Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi secondo cui infrastrutture di rete, rappresentate da antenne/stazioni BTS, ubicate nel Mezzogiorno possano da sole integrare il concetto di struttura produttiva.

A tale scopo, infatti, ricorda l’Agenzia delle Entrate, deve farsi riferimento ad una unità locale o uno stabilimento in cui il beneficiario eserciti l’attività d’impresa come autonomo ramo di azienda o, in alternativa, come una autonoma diramazione territoriale dell’azienda, ovvero di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Di contro, come nel caso prospettato nell’Interpello, quando l’unità locale svolge una mera funzione di coordinamento nel concorrere alla progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di casa madre, benché dotata di dipendenti, essa esula dal concetto di struttura produttiva e, pertanto, gli investimenti ivi destinati non sono agevolabili.