L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni su fruibilità e applicabilità della misura a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
Prendono piede le nuove modifiche operative al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali al Sud, fortemente richieste e ottenute da parte di Confindustria. La nuova versione dell’incentivo ha un appeal accresciuto e strettamente funzionale alle esigenze espresse dal mondo imprenditoriale. Il passaggio, comunque, fra nuova e vecchia disciplina ha comportato non pochi dubbi applicativi. Così, il Fisco ha ritenuto opportuno pubblicare un intervento di prassi sull’argomento, in modo da focalizzare le rinnovate caratteristiche del bonus investimenti di cui all’articolo 1, commi 98-108, della l.n. 208/2015.
Il focus delle Entrate, in particolare, si sofferma proprio sulle modifiche introdotte dall’articolo 7-quater del DL n. 243/2016, cui si devono le principali differenze nelle modalità di computo del credito d’imposta, tanto che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario, con la circolare n. 12/E/17, soffermarsi sui diversi aspetti che regolano il ponte fra le due discipline. Prima di tutto, il documento di prassi ribadisce la data spartiacque fra i due regimi, individuata dallo stesso Legislatore nel 1 marzo 2017. Sotto il profilo dell’estensione geografica della norma di agevolazione, il Fisco ha brevemente ribadito che, per effetto delle intervenute modifiche, ora il bonus è fruibile su tutto il territorio della Sardegna.
Attenzione però, perché rispetto alla data del primo marzo, che separa i due differenti regimi, la circolare ha spiegato che, considerato che gli effetti della modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 decorrono dal 1 gennaio, l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della Sardegna ha efficacia a partire da tale data.
Tuttavia, per gli investimenti intercorrenti fra il 1 gennaio e il 28 febbraio, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria. É, però, sul fronte della misura del credito d’imposta che la circolare desta più attenzione. L’intervento dell’amministrazione finanziaria, invero, serve a chiarire che il bonus spetta nella misura del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE).
La misura dell’aiuto, di contro, sale al 45% per le piccole imprese e al 35% per le imprese di medie dimensioni. Inoltre, la base di calcolo per stabilire l’agevolazione spettante è data ora dall’intero investimento complessivo agevolabile. Scompare, quindi, il riferimento alla “nettizzazione” dell’investimento, attraverso lo scomputo degli ammortamenti fiscalmente dedotti nell’esercizio e relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Nessun dubbio, invece, sui nuovi massimali di investimento, fissati a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Qualora l’investimento abbia avuto inizio precedentemente all’entrata in vigore delle modifiche del regime d’aiuto e si concluda successivamente al 28 febbraio 2017, trova applicazione il limite più elevato per l’intero progetto d’investimento.
Sul punto ritorna il tema della data spartiacque fra i due regimi, ante e post modifica. La circolare, sulla fattispecie, ha chiaramente indicato che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva, applicandosi alle sole acquisizioni di beni strumentali effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore (1 marzo) e fino al 31 dicembre 2019, secondo le regole generali del TUIR. Ovviamente, e la precisazione non è di poco conto, il Fisco ribadisce che, nel caso in cui un’impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, secondo le misure originariamente previste, può liberamente presentare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di quella precedentemente trasmessa, utilizzando il nuovo modello che rispecchia le modifiche normative apportate. Il tutto, chiaramente, nell’ipotesi che, prima del 1 marzo non siano stati fatti investimenti, atteso che questi, invece, sarebbero attratti sempre nella disciplina previgente. Pertanto, se sono stati realizzati investimenti in parte con la previgente disciplina e in parte con la nuova, bisognerà computare il bonus spettante in modo differenziato.