Tutte le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni operanti in alcuni settori potranno beneficiare della detassazione.
L’articolo 87 del DPR 917/86 disciplina il trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, prevedendo la detassazione IRES al 95%, nel caso in cui vi siano quattro specifici requisiti (cc.dd. “Participation Exemption”).
Tralasciando l’analisi degli altri tre requisiti non rilevanti ai fini del presente commento, è invece opportuno focalizzare l’attenzione sul quarto requisito cosiddetto “della commercialità”, previsto dal comma 1 lettera d) del citato articolo, alla luce delle recenti e positive novità ministeriali.