Certificati di Origine: novità sul rilascio

Tra le più importanti, una significativa semplificazione: aziende AEO, Esportatori Registrati (REX) ed Esportatori Autorizzati potranno stampare in “casa” il documento

 

Il 18 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 62321 con le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine da parte delle Camere di Commercio. Alla circolare sono allegate le linee guida al fine di allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU), Reg. UE n. 952/2013, a quelle delle Camere di Commercio Europee (Eurochambres).

È opportuno segnalare alcune disposizioni di grande importanza per gli operatori che facciano richiesta di un certificato di origine.

Per prima cosa, il certificato di origine può essere rilasciato, come previsto dall’art. 61, par. 3, del CDU, “qualora le esigenze del commercio lo richiedano” sulla base delle regole di origine del Paese di destinazione. In tutti gli altri casi, ovvero quando non venga fatta dall’esportatore specifica richiesta di applicazione del suddetto articolo, si fa riferimento alla normativa unionale in materia di acquisizione dell’origine non preferenziale. Di grande importanza per gli operatori è poi la possibilità di usufruire della stampa in azienda del certificato di origine.

Tale procedura è riservata solo alle aziende titolari di:
– Autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato)
– Esportatore Autorizzato
– Esportatore Registrato, iscritto alla banca dati REX.

Possono accedere a tale semplificazione anche le imprese diverse da quelle sopra elencate, purché presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.
Linee guida sono state fornite anche sulla compilazione delle diverse caselle del formulario.

Interessante quanto previsto per la casella 3, “Paese di origine”:
– Merci originarie di uno Stato membro della UE: indicare la dicitura “Unione Europea – Repubblica Italiana” e non “Unione Europea – Italia”
– Merci originarie di uno Stato extra UE: indicare il Paese terzo
– Merci di origine multipla: riportare i nomi dei diversi Paesi di origine.

Per la casella 6 del formulario, ovvero “descrizione della merce”, indicare il nome del Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo, facendo attenzione a separare le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.

È accettato e possibile il rilascio di un certificato di origine non preferenziale Unione Europea (Made in EU) nonostante l’origine non preferenziale si riferisca ai singoli Stati membri e non all’Unione nel suo insieme.