Tra le novità fiscali del 2015, introdotte dalla Legge di Stabilità, quella di maggior rilievo è rappresentata dalla dichiarazione dei redditi precompilata. Il nuovo modello 730 precompilato sarà a disposizione dei contribuenti (pensionati e dipendenti pubblici) dal 15 aprile 2015, il termine per la presentazione è il 7 luglio 2015. Il cittadino potrà accettarla oppure integrarla, rivolgendosi CAF o altri intermediari
Cambia la dichiarazione dei redditi con la Legge di Stabilità: il 730 sarà precompilato. Il modello sarà a disposizione dei contribuenti (pensionati e dipendenti pubblici) dal 15 aprile 2015, il termine per la presentazione è il 7 luglio 2015. Il cittadino potrà accettarla oppure integrarla, rivolgendosi CAF o altri intermediari
Altre novità presenti nella dichiarazione sono:
• bonus Irpef di 80 euro introdotto nel 2014 per chi guadagna fino a 26.000,00 euro lordi annui;
• detrazione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS fissata al 26%
• deduzione per le spese di ristrutturazione o immobili dati in affitto fissata al 20%, fino ad un massimo di 300.000,00 euro
• l’art bonus, il credito d’imposta per il 65%, per chi investe in cultura.
Il modello è destinato a lavoratori dipendenti, pensionati, persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative di produzione e lavoro, chi è impegnato in lavori socialmente utili, personale della scuola a tempo determinato (se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2013 al mese di giugno dell’anno 2014) e lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014.
L’Agenzia delle Entrate consente ai destinatari di visualizzare, in un’apposita sezione, il modello, attraverso il codice PIN. Oltre al modello, il contribuente prende visione dell’esito della liquidazione (rimborso erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme trattenute in busta paga), il modello730 – 3 con il risultati della liquidazione e un prospetto indicante le spese presenti nel modello 730 precompilato e le fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Dopo aver identificato i soggetti che devono presentare il modulo, il modello 730 deve essere consegnato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa. La consegna può essere effettuata anche ai CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili.
Il vantaggio del nuovo modello precompilato è legato ai controlli. Se infatti, lo stesso viene presentato al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.