Grazie a questo ulteriore, suppletivo documento, sarà possibile includere investimenti incrementali rispetto a quelli riportati nella comunicazione originaria. Termine ultimo per la trasmissione: 2 dicembre 2024
Scade il 2 dicembre 2024 il termine per la trasmissione delle comunicazioni integrative dei dati sugli investimenti realizzati nella ZES Unica, ai sensi dell’art. 16 del DL n. 124/2023.
Grazie a tale documento, sarà possibile, come previsto dall’ art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 155/2024, includere anche investimenti incrementali rispetto a quelli riportati nella comunicazione originaria.
In esito all’invio delle comunicazioni, sarà possibile determinare la nuova percentuale di aiuto che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione del 2 dicembre.
La comunicazione si è resa necessaria dopo che il rapporto fra le risorse richieste con le istanze originarie e i fondi effettivamente disponibili aveva generato un taglio verticale alla percentuale di aiuto concedibile, che aveva finito per vanificare la bontà dell’incentivo.
La norma articola anche il contenuto della comunicazione integrativa; nella stessa andranno riportati l’ammontare del credito d’imposta concretamente maturato in relazione agli investimenti realizzati, anche oltre il limite massimo di quelli indicati nell’istanza originaria.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione. Nella comunicazione andranno riportati, oltre alle fatture elettroniche relative agli investimenti, gli estremi della certificazione che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Come detto, in aggiunta a quelle derivanti da eventuali rettifiche in diminuzione degli investimenti prenotati, il decreto Omnibus ha disposto l’ampliamento delle risorse stanziate per il credito d’imposta oltre il limite di1.800 milioni di euro, con la possibilità di disporre di fondi ulteriori fino ad un massimo di 1.600 milioni di euro per il 2024. Le risorse aggiuntive arriveranno, se necessario, dalla riprogrammazione di fondi afferenti a strumenti di aiuto diversi. L’obiettivo è, in sintesi, arrivare a disporre di risorse almeno pari ad un terzo rispetto a quelle effettivamente prenotate con le istanze ricevute.
Come spiegato dalle Entrate, il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. Invece, per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.