L’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori
Il complesso articolato in cui è composto il Decreto Legge del 15.6.2013, poi lievemente riaggiornato nella seduta del Consiglio dei Ministri di due giorni dopo e meglio conosciuto come Decreto “del fare”, introduce alcune disposizioni anche in materia di appalti pubblici.
Visto lo spazio concesso in questa rubrica, si segnalano solo alcune delle novità per gli operatori, sia in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in tema di obblighi previdenziali, che è stata attenuata, sia in ordine alla concessione e al project financing.
Con il decreto del fare sono stati soppressi i commi da 28 a 28- ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006. Ora l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori.
La precedente normativa aveva dato luogo a molte polemiche e anche ad interventi interpretativi della Amministrazione finanziaria, ora risolti con un taglio netto.
In ordine alle novità sulla concessione e project financing si sofferma l’art. 17.
Vengono modificati in particolare gli artt. 143 e 144 del T.U. in materia di Appalti in ordine a particolari impegni che assume il soggetto concedente e cioè la P.A., nelle dichiarazioni circa la disponibilità di ogni autorizzazione, licenza, abilitazione o permesso utile a realizzare l’opera secondo la finanza del progetto.
Inoltre, si stabilisce che la convenzione con il concessionario prevede anche i presupposti di condizioni per poter variare il piano finanziario e dunque l’equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio.
Si tratta, a mio avviso, di norme molto importanti , frutto evidentemente di una sana attività di lobbying, perché assai sentite dagli operatori che individuavano la precedente normativa come troppo rigida.