Decreto legislativo sulla certezza del diritto: novità per i reati tributari

Tra le modifiche, in caso di omessa dichiarazione è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni, mentre la soglia di punibilità è innalzata da 30.000 a 50.000 euro

 

Importanti novità sono in arrivo per i reati tributari a seguito del Decreto legislativo recante «disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra il fisco e il contribuente», approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 ed ora al vaglio delle commissioni parlamentari.

I cambiamenti riguardano sia le singole fattispecie delittuose, sia le norme procedurali, disciplinate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, per quanto attiene ai reati tributari vengono innalzate le soglie di punibilità, viene introdotta con l’articolo 4, comma 1 ter una nuova fattispecie di reato “la dichiarazione infedele del sostituto di imposta”, vengono inasprite le pene.

Per il Reato tributario le principali novità sono: in caso di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) è introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile; nel caso invece di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) l’imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, a euro 30.000; l’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione deve essere superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad 1 milione di euro.

 

Per la Dichiarazione infedele (Art. 4) l’imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, a euro 150.000; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione dovrà essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 milioni di euro; non si tiene conto poi della non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. La Dichiarazione infedele del sostituto d’imposta (art. 4 comma 1 ter) è punita con la reclusione da uno a tre anni di chi indica nella dichiarazione annuale di sostituto d’imposta un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore a euro 50.000.

 

Per Omessa dichiarazione (art. 5) è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni; la soglia di punibilità è innalzata da euro 30.000 a euro 50.000. Per Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) è introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile.

Per Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni; per omesso versamento ritenute certificate (art. 10 bis) la soglia di punibilità è innalzata ad euro 150.000; il reato è commesso anche con la sola indicazione delle ritenute in dichiarazione e, quindi, senza la certificazione.

 

Per omesso versamento Iva (art. 10 ter) la soglia di punibilità è innalzata ad euro 150.000.

Per quanto attiene, invece, alle novità da un punto di vista procedurale si segnalano le seguenti modifiche: qualora il debito tributario venga pagato prima della fase dibattimentale (anche mediante il ricorso agli istituti deflattivi): i reati di infedele od omessa presentazione della dichiarazione, omesso versamento Iva o ritenute si estinguono; per tutti gli altri reati la pena è ridotta sino alla metà.
Vengono previste delle aggravanti di reato e la pena è aumentata della metà se: complessivamente nel periodo d’imposta le somme evase sono superiori ad 1 milione di euro; il reato viene commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.
Viene escluso il reato e, conseguentemente, la punibilità laddove le imposte sui redditi o l’Iva evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell’Iva dichiarata.
Il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento sarà possibile solo se l’amministrazione finanziaria avrà presentato o trasmesso la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica, entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, prevista per quel determinato periodo di imposta.
Le modifiche apportate dal decreto legislativo in commento, con la soglia di punibilità innalzata dai 50.000,00 euro ai 150.000,00 euro per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute, avranno quale effetto immediato quello di far venir meno quasi un terzo dei procedimenti penali pendenti. L’effettiva approvazione della norma consentirà, quindi, a tutti gli indagati e gli imputati non condannati ancora in via definitiva di poter tirare un respiro di sollievo e di uscirne impuniti, con conseguente archiviazione del processo.

Occorrerà, tuttavia, tenere in considerazione, sul fronte penale, il nuovo reato di autoriciclaggio disciplinato dall’art. 648 ter 1 c.p. (inserito dall’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01.01.2015) il quale punisce «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

L’articolo è stato redatto a quattro mani, con l’avvocato Alessandra Rizzelli