Requisiti, procedura e sanzioni relative all’articolo 25 che prevede misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria
Il Dl Rilancio riconosce come soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto quanti esercitano attività d’impresa, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di reddito agrario, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (ditte individuali o società), individuando il disposto normativo unicamente le attività effettivamente esercitate secondo il Testo Unico delle Imposte Dirette
Il dettato normativo individua, al contrario, i soggetti esclusi:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 DPR 917/86;
- intermediari finanziari e società di partecipazione;
- i contribuenti iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;
- i professionisti iscritti alle casse di previdenza private.
Ad oggi, quindi, la norma esclude i liberi professionisti iscritti alla gestione Separata INPS e tutti quelli iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, notai, agronomi, ecc.), di fatto svuotando quasi completamente di significato il punto in cui è prevista l’erogazione del contributo ai lavoratori autonomi. È pur vero che per queste due categorie è prevista l’erogazione di un contributo sotto altra forma secondo altre disposizioni (art. 78 e 84 del DL 34/2020), ma vi è chi dubita sulla sussistenza di profili di incostituzionalità sul dettato normativo attualmente in vigore, e si auspica che, in sede di conversione, il Legislatore intervenga sulla questione.
REQUISITI
Il contributo spetta a condizione che i ricavi o i compensi conseguiti nell’anno 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro, nonché ai titolari di reddito.
Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione non è necessaria, invece, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Su tale aspetto la norma è lacunosa: non viene chiarito quali siano gli effetti dovuti all’eventuale integrazione della dichiarazione dei redditi con l’aggiunta di componenti positivi extracontabili per il raggiungimento di un miglior punteggio ai fini dell’applicazione degli ISA. A tal proposito la disposizione in commento non contiene alcuna esplicita esclusione con riferimento ai componenti positivi di reddito avente natura extracontabile. Pur in mancanza di una norma espressa che preveda l’irrilevanza dei maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione al solo fine di migliorare il punteggio ISA, è ragionevole affermare che la soluzione debba essere la stessa. Si deve quindi tenere conto esclusivamente dei ricavi o dei compensi effettivamente conseguiti o percepiti risultanti dalla contabilità. Ad ogni modo, si spera in un chiarimento ufficiale sul punto.
Nella norma non si rinviene alcun riferimento ai criteri di calcolo del fatturato, ed è probabile che, in sede di emanazione del provvedimento attuativo, venga chiarito questo aspetto. Potrebbero essere validi, nel frattempo, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul differimento dei versamenti disposti dal DL 23/2020, secondo i quali:
- nei casi in cui non sussista l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi;
- per i soggetti che emettono sia fatture, sia corrispettivi deve farsi riferimento alla somma dei due elementi;
- per il calcolo del fatturato relativo al mese di aprile si deve far riferimento alla data di corrispettivo giornaliero per i corrispettivi, alla data di emissione per le fatture immediate, nonché alla data dei DDT o dei documenti equipollenti per le fatture differite. Per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale la verifica va comunque fatta con riferimento ai documenti emessi solo nel mese di aprile.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.
Detto contributo a fondo perduto è riconosciuto, in ogni caso, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
PROCEDURA
Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato. Si è in attesa di un provvedimento ad hoc da emanarsi a cura dell’AGE che disciplini la procedura di compilazione e inoltro della predetta istanza, che dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
CONTROLLI E SANZIONI
L’istanza di ottenimento del contributo contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (disposizioni antimafia). Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali verranno eseguiti opportuni controlli.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il sistema sanzionatorio disciplinato dalla norma è piuttosto severo.
L’accertamento, nell’ambito dei previsti riscontri successivi, di falsa autocertificazione della regolarità antimafia comporterà, oltre al recupero del contributo già erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si renderà applicabile anche la misura della confisca, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 322-ter del codice penale, per un valore corrispondente all’ammontare del contributo illecitamente percepito.
Attenzione: in caso di contributo indebitamente percepito per ragioni diverse dal collegamento ad infiltrazioni mafiose, la disposizione prevede che possa essere applicabile l’art. 316- ter del codice penale il quale punisce (salvo che il fatto costituisca la più grave ipotesi di truffa aggravata in materia di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chi, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
In ogni caso ai sensi del secondo comma del medesimo art. 316-ter, se il contributo indebitamente percepito non supera euro 3.999,96, il fatto è ex lege depenalizzato, rendendosi applicabile la sola (si fa per dire) sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822; per espressa previsione normativa, tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Anche le sanzioni amministrative risultano piuttosto severe.
Qualora dai controlli eseguiti da Guardia di Finanzia e/o Agenzia delle Entrate risulti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero dello stesso, notificando (ex art. 60 del DPR n. 600/1973) all’impresa o professionista beneficiario, un atto di recupero motivato e saranno irrogate anche le relative sanzioni che si applicheranno nella misura dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito.