In caso di appalto di opere o servizi ad altri, il committente resta sempre e comunque responsabile in via solidale
Il Committente è obbligato solidalmente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in caso di omissione contributiva nei confronti di dipendenti del subappaltatore, anche nel caso in cui tra committente e appaltatore sia stata sottoscritta una espressa clausola contrattuale di divieto di subaffidamento dei lavori. Tanto ha deciso la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, ritenendo legittima l’azione dell’Inps che ha richiesto direttamente al committente il versamento delle contribuzioni relative ai lavoratori impiegati nelle attività del subappaltatore.
Il fatto.
Una azienda aveva affidato in appalto lavori a una società consortile che li aveva a sua volta assegnati ad una consorziata; quest’ultima li aveva subappaltati ad una cooperativa.
L’Inps, in seguito alle dovute verifiche e accertata la omessa contribuzione, aveva richiesto il pagamento dei contributi sia alla cooperativa, sia al committente, che propose opposizione al decreto ingiuntivo.
Il committente respingeva ogni responsabilità, in quanto il subappalto era avvenuto in spregio delle disposizioni contrattuali sottoscritte che ne prevedevano il divieto. La Corte di Appello di Torino rigettava l’opposizione promossa dal committente nella sua qualità di responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in quanto risultava irrilevante che il contratto di appalto prevedesse il divieto di subappalto, poiché il committente aveva comunque il dovere di controllare i lavoratori che avevano accesso agli stabilimenti e adibiti all’appalto. La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha confermato quanto statuito dalla Corte di Torino, precisando che l’obbligazione contributiva derivante dalla legge e che fa capo all’Inps è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva, e che per quanto tra loro connessi il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono del tutto diversi.
La Corte ha ribadito la natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e quindi su di essa non può incidere un patto contrario delle parti che abbiano sottoscritto il contratto di appalto, come nel caso di specie risulta l’espresso divieto di subappalto. Né tantomeno il committente poteva essere esonerato da responsabilità, in quanto la ratio della norma è diretta a incentivare un utilizzo virtuoso dei contratti di appalto, inducendo «il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore».
In buona sostanza proprio per la sua natura indisponibile dell’obbligazione contributiva non può essere eccepita una pattuizione contrattuale che preveda il divieto di subappalto. La responsabilità del committente risulta essere di natura oggettiva derivante dallo stesso contratto di appalto e inoltre il committente deve controllare che nell’ambito dell’appalto vengano impiegati soggetti autorizzati. Infatti nel momento in cui, come nel caso di specie, il committente possiede gli elenchi dei lavoratori impiegati, nonché i cartellini di presenza, ha il dovere di controllare che i lavoratori siano dipendenti delle sole società autorizzate e non di altre.