DL Liquidità, le due differenti garanzie di Sace e del Fondo Centrale per le PMI

Tipologie, importi e requisiti necessari per richiedere prestiti e sostenere la continuità aziendale

 

Gli interventi di sostegno previsti dal DL Liquidità (DL n. 23/2020) si distinguono fra quelli garantiti attraverso l’intervento SACE (articolo 1) e quelli gestiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (articolo 13).

La disciplina della garanzia prevista dall’articolo 1 è stata illustrata in una Guida Operativa redatta da SACE e ABI (documento ABI Prot. UCR/000766).

L’importo delle garanzie prestate da SACE comporta un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui non meno di 30 destinati al supporto delle Piccole e Medie Imprese, compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. La garanzia rilasciata da SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e coprirà capitale, interessi e oneri accessori dei nuovi finanziamenti erogati e coperti dalla garanzia.

Beneficiari della garanzia sono le imprese e i lavoratori autonomi (con esclusione delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con sede in Italia che non risultino iscritte presso la Centrale Rischi tenuta da Banca d’Italia, al 31 dicembre 2019, con posizioni scadute da oltre 90 giorni. Parimenti, alla data del 29 febbraio 2020, non dovranno presentarsi esposizioni deteriorate (sofferenze, incagli o ristrutturate) presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell’EBA (Autorità Bancaria Europea).

L’accesso alla garanzia SACE è subordinato ad una dichiarazione da parte dei richiedenti di aver pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Garanzia prestata da SACE è pari al:

  1. 90%, nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia inferiore a 5.000 persone e il fatturato annuo sia fino a euro 1,5 miliardi;
  2. 80%, nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia superiore a 5.000 persone ovvero il fatturato annuo sia compreso tra euro 1,5 e euro 5 miliardi;
  3. 70% nel caso in cui il fatturato annuo sia superiore a euro 5 miliardi.

 

Per i Gruppi di impresa i valori di cui sopra dovranno essere calcolati a livello consolidato. Il finanziamento garantito non potrà superare il maggiore tra il 25% del fatturato annuo generato in Italia ovvero due volte il costo annuale del personale operativo in Italia.

Il finanziamento erogabile con garanzia, nel periodo intercorrente fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, dovrà avere una durata massima di 6 anni, con possibilità di richiedere fino a 2 anni di preammortamento.

Il processo di ottenimento della garanzia prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell’importo massimo del finanziamento. In particolare:

  • procedura semplificata: per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
  • procedura ordinaria: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

I richiedenti la garanzia dovranno dichiarare che:

  • l’impresa beneficiaria e le altre società del gruppo partecipanti al bilancio consolidato presenti in Italia non dovranno distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nel 2020;
  • l’impresa beneficiaria assumerà l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’impresa beneficiaria dovrà essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data del 8 aprile 2020, rettificato con gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati.

 

Passando al novero della garanzia prestata ai sensi dell’articolo 13, essa viene riconosciuta dal Fondo a titolo gratuito e fino all’importo massimo garantito di 5 milioni di euro. Viene inoltre innalzato il parametro di accesso ai benefici calcolato sui dipendenti in carico alle imprese richiedenti la garanzia e che, per effetto delle modifiche, viene ora concessa alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 499. Infine, l’articolo 13 prevede che la garanzia sia concessa gratuitamente su finanziamenti fino a 6 anni. Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario.

Sono ammissibili anche le imprese classificate presso la centrale Rischi di Banca d’Italia con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 della Legge Fallimentare successivamente al 31 dicembre 2019, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 (9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

Il Fondo garantisce il:

  • 90% per le operazioni finanziarie erogabili entro i seguenti limiti: doppio della spesa per il personale sostenuta dall’impresa (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel corso del 2019 o nell’ultimo anno per il quale sia disponibile il bilancio; 25% del fatturato totale dell’impresa prodotto nel 2019; fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

 

La percentuale di copertura della riassicurazione è invece incrementata fino al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.

Nel caso di imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza COVID-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. In questo caso, comunque, la garanzia può essere rilasciata esclusivamente per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

  • 100%, sia per garanzia diretta che riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché i finanziamenti concessi prevedano: un preammortamento di almeno 24 mesi dall’erogazione; una durata fino a 72 mesi; sempre nel limite massimo di 25.000 euro, un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, così come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione (ad esempio un’autocertificazione).

 

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo;

 

  • 80% (90% in caso di riassicurazione) per le operazioni finanziarie residue rispetto a quelle sopra indicate. I finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario sono consentite purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.