Fondo di Garanzia per le PMI: tutele e funzionamento

Sono agevolabili le imprese appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione dell’agricoltura, della pesca, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Per il comparto dei trasporti, sono ammissibili solo le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci su strada

 

Sempre più spesso le imprese ricorrono alla “garanzia pubblica” per accedere, con maggiore facilità e senza eccessivi e ulteriori oneri legati alla necessità di fornire fideiussioni o altre garanzie, ai finanziamenti bancari. È questa, in pratica, la finalità del Fondo di Garanzia per PMI, strumento istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e gestito da Mediocredito centrale spa.

Grazie all’intervento del Fondo, infatti, gli istituti finanziatori sono pienamente tutelati nell’eventualità di insolvenza dell’impresa finanziata, con conseguente riduzione del rischio derivante dall’operazione posta in essere.

Riconosciuto tale ruolo cruciale, il Fondo è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di diverse riforme attuate con l’obiettivo di potenziarne l’ambito di intervento. Allo stesso tempo, il legislatore ha provveduto, di volta in volta, a stabilire specifici stanziamenti di risorse, in modo da assicurarne la continua operatività. Da ultimo, il recente decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 dicembre 2013 (GU n. 56 dell’8 marzo 2014) ha attuato le novità introdotte con il d.l. “Del Fare” (n. 69/2013), dirette all’innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia, all’ampliamento del campo di azione (in particolare, estensione degli interventi ai professionisti) e alla revisione dei criteri di valutazione.

I soggetti beneficiari finali del Fondo di garanzia sono le micro, piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese le imprese artigiane, purché valutabili “economicamente e finanziariamente sane” (requisito che verrà accertato sulla base di alcuni indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria). Sono agevolabili anche i consorzi e le società consortili di servizi alle PMI e quelle miste, sempre rientranti nella definizione di PMI. I professionisti possono accedere alle garanzie solo se iscritti agli ordini professionali o se aderenti alle associazioni professionali, registrate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso della relativa attestazione.

Per quanto riguarda i settori di applicazione, sono agevolabili le imprese appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione dell’agricoltura, della pesca, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Per il comparto dei trasporti, sono ammissibili solo le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci su strada.

Il Fondo interviene attraverso tre distinte modalità: garanzia diretta (a favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono i finanziamenti alle PMI), controgaranzia e cogaranzia (a favore di Confidi e Altri Fondi di garanzia).

La garanzia diretta può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. Nel limite di tale copertura, in caso di insolvenza, la garanzia coprirà fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione del soggetto richiedente (banca o altro intermediario finanziario) nei confronti del beneficiario finale. La percentuale di copertura è determinata, in ogni caso, in relazione alla tipologia di operazione finanziaria per la quale si richiede l’intervento del Fondo. Ad esempio, l’intensità massima è riconosciuta a favore delle PMI con sede nelle Regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, start up innovative e incubatori certificati. Le operazioni sul capitale di rischio possono essere garantite fino al 50%, mentre quelle per consolidamento delle passività, da parte di banche dello stesso gruppo, fino al 30%.

La controgaranzia del Fondo è concedibile fino alla misura dell’80% dell’importo garantito dal Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. La disciplina vigente fissa l’importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, a 1,5 milioni di euro (soglia innalzata a 2,5 milioni di euro per specifiche operazioni).

L’impresa interessata non può fare richiesta direttamente al Fondo (ad eccezione dei casi in cui è possibile accedere alle riserve PON e POIN del Fondo o in presenza di imprese femminili). Sarà, infatti, la banca/intermediario o il confidi cui l’impresa si è rivolta per ottenere il finanziamento a presentare domanda al soggetto gestore (utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it). L’iter istruttorio è abbastanza snello e veloce. Nel termine massimo di due mesi è deliberata l’ammissione all’aiuto pubblico.

Si segnala che il Fondo interviene anche attraverso diverse Sezioni speciali, dedicate a specifiche finalità e categorie di imprese. Tra queste, le Sezioni internazionalizzazione, cofinanziate dai contributi versati dalle Camere di commercio, la Sezione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – dedicata esclusivamente all’imprenditoria femminile, nonché le Sezioni regionali, alimentate dai contributi degli enti territoriali che hanno provveduto ad attivarle (al momento Lazio, Campania e Sicilia).