Il concordato “in bianco” rivisto dal Decreto del fare: maggiori obblighi informativi per l’istante

ANTONIO PILUSONovità per lo strumento, utili sia per prevenire un eventuale uso strumentale dell’istituto da parte di debitori desiderosi di “guadagnare tempo” nei confronti di possibili azioni esecutive dei creditori, sia per concretizzazione un numero consistente di istanze in piani fattibili e attendibili

 

L’articolo 82 del D.L. n. 69/2013, meglio conosciuto come “Decreto del fare”, convertito nella L. n. 69/2013 ha introdotto importanti novità in tema di concordato preventivo “in bianco”.
L’istituto, previsto dal D.L. n. 83/2012, cd. “Decreto Sviluppo”, ha fatto registrare un notevole utilizzo da parte delle imprese nel suo primo anno di operatività, stante la possibilità per il proponente di beneficiare degli effetti protettivi connessi al deposito della domanda di concordato, ma allo stesso tempo di impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi in cui versa l’impresa. Questa “opportunità”, tuttavia, è stata oggetto, in alcuni casi, di un utilizzo “distorto” da parte di proponenti animati dall’unico intento di paralizzare le iniziative dei creditori e procrastinare la sentenza dichiarativa di fallimento. Il Legislatore del 2013 è quindi corso ai ripari, richiedendo maggiori obblighi informativi ai richiedenti, onde far emergere immediatamente gran parte delle situazioni patologiche. Nel dettaglio, il “Decreto del fare” ha cercato di rendere maggiormente trasparente lo “stato di salute” dell’impresa istante. In primis è stato previsto l’obbligo di deposito, ai fini dell’accesso alla procedura, non solo dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ma anche dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, così da rendere immediatamente quantificabile la massa passiva a carico della futura ed eventuale procedura concorsuale.

Per quanto concerne i Tribunali, ad essi viene riconosciuta la facoltà di nominare il commissario giudiziale già nel decreto che fissa il termine entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta e il piano concordatario, nonché l’onere di disporre gli obblighi informativi periodici che il debitore dovrà assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato. La previsione in esame, pienamente rispondente alla ratio ispiratrice l’intervento riformatore, oltre a consentire un maggior monitoraggio da parte del Tribunale, sembrerebbe tutelare in maniera più incisiva i creditori, i quali avranno la possibilità di segnalare l’eventuale compimento di operazioni che avrebbero effetti pregiudizievoli sul patrimonio del debitore.

Infine, il Tribunale potrà interrompere anticipatamente la procedura nelle seguenti occasioni: se il debitore non adempie agli obblighi informativi, se il commissario giudiziale segnala condotte fraudolente del debitore o se l’attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano. In quest’ultimo caso il Tribunale potrà, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario se nominato, abbreviare il termine concesso per il deposito di tale documentazione, verosimilmente sino a renderne immediata la scadenza.

La disciplina del concordato preventivo, così novellata, va sicuramente nella direzione di garantire un miglior soddisfacimento del ceto creditorio. Sicuramente tali novità, cercando di prevenire un eventuale uso strumentale dell’istituto da parte di debitori desiderosi di “guadagnare tempo” nei confronti di possibili azioni esecutive dei creditori, oltre a rappresentare un ulteriore sostegno per l’imprenditore “onesto ma sfortunato”, potrebbero consentire, differentemente da quanto accaduto finora, la concretizzazione di un numero consistente di istanze in piani fattibili e attendibili.