Il concordato preventivo “in bianco” o “pre-concordato”

maurizio galardoPer favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

 

Con l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è stato inserito nel testo dell’articolo 161 della legge fallimentare R.D. 267/1942 e succ. modd. e integr. un nuovo comma 6, con il quale è stato introdotto quello che la prassi ha denominato in vario modo “concordato con riserva” o “concordato in bianco” o anche “ pre-concordato” nel quale, con l’intento di favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni, e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, l’imprenditore in stato di crisi può depositare il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma.
In mancanza, si applica l’articolo 162 commi 2 e 3 l. fall. ai sensi del quale se il Tribunale, all’esito del procedimento, verifica che non ricorrono i presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato (art. 160, commi 1 e 2, e art. 161), sentito l’imprenditore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertato il presupposto soggettivo e oggettivo per far luogo alla dichiarazione d’insolvenza (art. 1 e 5 l. fall.) dichiara il fallimento del debitore.

Avverso la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile il reclamo a norma dell’articolo 18, con il quale possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto con cui viene dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo (art. 163 l. fall.) il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine l’imprenditore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda di concordato con riserva (concordato o bianco o pre-concordato) alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.