Come funziona e quali clausole contempla questa modalità di vendita on line grazie alla quale il seller vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino
Il Contratto di Drop Shipping, nato nella prassi nordamericana, è un contratto atipico rientrante nel più ampio genere dei contratti per lo svolgimento dei servizi logistici, finalizzato a rendere possibile ad un venditore che opera attraverso il commercio elettronico, di poter offrire ad un soggetto interessato all’acquisto (all’ingrosso o al dettaglio) dei prodotti dei quali non ha disponibilità, essendo questi ultimi materialmente presso altri operatori i quali, una volta ricevuto l’inoltro dell’ordine, provvederanno a tutte le operazioni inerenti la gestione dello stesso, assicurando lo svolgimento di tutte le fasi logistiche (stoccaggio, imballaggio, spedizione, consegna, etc.). Lo schema principale dell’operazione è il seguente:
- un operatore (detto “Reseller”) attraverso un sito web di commercio elettronico ( e quindi a distanza) propone l’acquisto di prodotti dei quali raccoglie gli ordini e il relativo pagamento;
- questo operatore comunica al produttore/fornitore dei prodotti (detto “Drop Shipper”) gli ordini ricevuti, versando l’importo concordato e trattenendo una quota per la remunerazione della sua attività;
- il produttore/fornitore provvederà quindi a preparare, confezionare e inviare i prodotti al destinatario senza che sull’imballo e/o sui prodotti il destinatario si possa rendere conto che il venditore e il fornitore sono operatori diversi.
I vantaggi di questa operazione sono essenzialmente questi:
- Il venditore può organizzare un’attività commerciale senza un eccessivo impiego di capitali non avendo bisogno di magazzini, né del ricorso ad ampie risorse di personale; costui si occuperà prevalentemente dell’attività promozionale e della gestione degli ordini.
- Il fornitore al contempo, grazie all’attività dei venditori, aumenta le potenzialità di vendita, nonché di produzione laddove sia egli stesso a realizzare i prodotti in questione, usufruendo dell’altrui attività promozionale.
Quello descritto è un assetto di interessi che va inteso come meramente indicativo poiché possono essere previste molte varianti su aspetti non secondari del rapporto e del ruolo svolto dalle parti. Tra le eventuali varianti è ad esempio possibile che i prodotti siano realizzati (dal produttore/fornitore) con il logo e l’imballaggio dell’intermediario, il Drop Shipper in tal caso curerà solo la parte logistica.
Tra le clausole che caratterizzano questi contratti vi sono:
la comunicazione circa le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti; le foto e/o rappresentazioni dei prodotti, ovvero il catalogo che li comprende; le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività promozionale; le modalità e la tipologia di confezionamento e di spedizione dei prodotti, i termini per la ricezione degli ordini; per dare corso alle spedizioni, nonché le modalità delle consegne, il prezzo di vendita dei prodotti e il prezzo (o gli sconti) applicati al venditore, nonché tempi e modalità delle consegne; la gestione dei resi ovvero la sostituzione/riparazione qualora non siano funzionanti o difettosi; la responsabilità del produttore in caso di danni a persone o cose derivanti da difetti del prodotto o dall’utilizzo degli stessi; le ipotesi di risoluzione anticipata in caso di mancato rispetto da parte del Drop Shipper, delle modalità di consegna, ovvero della sua tempistica o ancora, per il mancato rispetto delle disposizioni a tutela dei consumatori; l’adempimento degli obblighi fiscali e doganali, soprattutto in caso di vendite internazionali; la previsione di un reciproco accordo di riservatezza in merito alle informazioni commerciali che le parti andranno a scambiarsi, in particolar modo riguardo il portafoglio dei clienti e dei fornitori; le modalità di gestione della privacy, soprattutto con riferimento ai clienti; le modalità per la gestione delle possibili controversie, anche nei confronti dei clienti.
Il sistema di vendita basato sul Drop Shipping si è diffuso anche grazie agli operatori che effettuano vendite attraverso i siti di aste on line, sui quali i Drop Shipper propongono in vendita i loro prodotti e in relazione ai quali i “Rivenditori” possono attivare ordini nei confronti dei loro clienti. Proprio in relazione alle vendite effettuate su eBay mediante il Drop Shipping, si segnala una decisione della Corte di Giustizia che ha chiarito su quale operatore economico gravi l’obbligo di pagare i dazi doganali e le imposte sull’importazione quando i prodotti provengono da paesi al fuori dello Spazio comune europeo (CGUE, II, 17.11.2011 n. 454, causa C- 454/10, Oliver Jestel c. Hauptzollamt Aache, Racc. 2011, I, 11745).
Nella causa sopra citata l’Ufficio delle Dogane di Aquisgrana (Germania) contestava a un venditore tedesco, che operava su eBay, il mancato pagamento di dazi doganali per alcune merci vendute attraverso il sito d’aste. I prodotti venivano spediti ai suoi acquirenti tramite Drop Shipping, da un fornitore cinese che nell’introdurre i prodotti in questione nel territorio dell’Unione Europea forniva false dichiarazioni sul contenuto delle confezioni e il valore dei prodotti. Il venditore sosteneva la sua estraneità rispetto a quanto accaduto poiché per il meccanismo del Drop Shipping la sua funzione si limitava alla trasmissione dei nominativi al fornitore al quale spettavano i compiti della spedizione.
Nel dirimere questa questione, la Corte ha ritenuto il venditore tedesco “partecipe” dell’operazione economica, con conseguente obbligo di pagamento delle imposte doganali contestate, pur avendo costui compiuto solo “atti collegati” all’introduzione di merci nel territorio comunitario e senza aver materialmente contribuito all’introduzione irregolare.
In buona sostanza la Corte chiarisce che l’art. 202 co. 3 del Codice doganale comunitario ha definito in modo ampio le persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale in caso di introduzione irregolare di una merce soggetta a dazi all’importazione, essendo debitrici dell’obbligazione doganale le persone che hanno partecipato alle operazioni di introduzione irregolare delle merci nel territorio dell’Unione sapendo, o dovendo sapere, secondo la diligenza professionale, che tale introduzione era irregolare.