IL “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tante le modifiche previste che mirano sia a proteggere maggiormente i lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più chiare sull’applicazione dei CCNL, sia a rendere possibili verifiche più precise per stabilire l’equivalenza delle tutele

 

Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che è recentissimo (D.Lgs. 36/2023 efficace dal luglio 2023), ha ricevuto un primo importante “tagliando”, se così si può dire.

É stato pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2025 il testo aggiornato, con il cosiddetto Correttivo al Codice, introdotto dal D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2024.

In premessa, bisogna osservare come un correttivo al Codice a pochissima distanza dalla sua efficacia (addirittura successiva alla sua pubblicazione, come è noto) denota che l’originario testo si è rivelato carente.

Non è certo un buon segno, dopo i toni trionfalistici che hanno accompagnato la recente riforma, come strumento di rinascita del Paese per spendere più efficacemente le risorse del PNRR.

Quali le novità? Per regioni di spazio non è possibile elencare e commentare tutto, trattandosi di testo di legge di ben 97 articoli, oltre agli allegati.

A nostro avviso, le novità di particolare interesse per gli imprese e stazioni appaltanti sono le seguenti: innanzitutto si è semplificata la gestione del c.d. fascicolo virtuale degli operatori economici (FVOE) stabilendo che questi siano obbligati a trasmettere il consenso al trattamento dei dati all’appaltante già al momento della presentazione delle offerte, dovere che non era contemplato nella prima versione del Codice. Il Correttivo prevede l’implementazione di strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, con l’intento di rendere i processi ancora più efficienti per un maggiore controllo pubblico e trasparenza dei processi. Campo con possibilità applicative infinite, naturalmente, ma che si tenta di utilizzare soprattutto per favorire l’accesso alle informazioni.

Il Correttivo è poi intervenuto sull’art. 41 del Codice, stabilendo che il 65% del compenso per i servizi di progettazione sia considerato come un importo “a prezzo fisso”, non ribassabile in sede di gara, mentre il restante 35% può essere oggetto di ribasso, ma con un limite per il punteggio economico, fissato al 30%.

Questa modifica mira a garantire il principio dell’equo compenso e a risolvere il conflitto tra la necessità di un compenso giusto per i professionisti e le esigenze di competitività ed efficienza nelle procedure di gara.

Con modifiche all’art. 60 del Codice e l’introduzione del nuovo Allegato II.2 bis si sono meglio specificati i rapporti tra la revisione dei prezzi e il principio di equilibrio contrattuale, introdotto dal Codice del 2023.

In particolare, la soglia di rischio contrattuale per i lavori pubblici è stata definita al 3%, mentre quella di compensazione per eventuali eccedenze è stata innalzata al 90%. Differenti aliquote per gli appalti di servizi e forniture. Con la modifica del comma 2 dell’articolo 11, è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), questione che ha portato negli anni a molteplici contenziosi.

Le modifiche esaminate mirano sia a proteggere maggiormente i lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più precise sull’applicazione dei CCNL, sia a rendere possibili verifiche più precise per stabilire l’equivalenza delle tutele.

 Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 interviene poi su taluni aspetti propri della fase esecutiva dell’appalto. In particolare l’art.45 del Decreto Correttivo modifica l’art.126 dell’originario testo, interviene sulle c.d. penali per il ritardo, con differenti aliquote, e anche sul premio di accelerazione, riforma questa molto attesa dalle imprese. É stato ancora modificato l’art. 120, precisandosi le circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l’esecuzione di un’opera con un maggiore dettaglio. Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato diverse modifiche anche al Collegio consultivo tecnico (CCT).

La modifica anche appare più innovativa riguarda la riduzione dell’ambito di applicazione del CCT. Dopo il correttivo, il CCT sarà obbligatorio solo per i contratti relativi a lavori pubblici, inclusi quelli sotto forma di concessioni o partenariati pubblico-privati. Viene superata dunque l’obbligatorietà dei CCT per i contratti di forniture e servizi con importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Per quanto riguarda i requisiti dei membri, su cui pure si è molto discusso, con contezioso che ha riguardato il ruolo degli avvocati, la principale novità è la modifica dei criteri di selezione, che non si basano più sul “ruolo” (ad esempio professori universitari o magistrati), ma sulla comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici e degli investimenti. Secondo l’art. 2, Allegato V.2, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con adeguata esperienza nel settore, comprovata da almeno cinque anni per i membri e dieci anni per il Presidente.

Il Correttivo prevede anche un “codice di procedura interno” per ogni CCT per definire le modalità procedurali per riunioni, per garantire il contraddittorio anche al fine di rendere pareri e determinazioni. L’art. 4, comma 3, dell’Allegato V.2, pure introdotto con la norma in esame, stabilisce che i Collegi dovranno tenere riunioni periodiche per visionare l’andamento dei lavori e presentare ove occorra osservazioni alle parti, confermandosi il ruolo del CCT come supporto tecnico e giuridico anche per il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle opere pubbliche.

Infine, il correttivo introdotto dal D.lgs. n. 209 del 2024 ha integrato la disciplina del subappalto, introducendo l’obbligo che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, per ampliare la platea degli operatori.

Molte altre le modifiche e le novità che non si trattano in questa sede per ragioni di spazio.

D’altra parte, le numerose norme introdotte meriterebbero più ampia trattazione.

Rimane un senso di incompletezza della prima versione del Codice, applicato per circa 18 mesi ed evidentemente carente su questioni rilevanti che hanno portato al Correttivo.

Una riflessione, prima o poi, andrà svolta su questa legislazione intermedia, ove è forte l’apporto degli organismi consultivi come il Consiglio di Stato e degli apparati ministeriali. Sarebbe un’analisi complessiva del sistema di legislazione che presenta, evidentemente, dei limiti, specie quando si legifera in tempi stretti, come è accaduto per il Codice dei Contratti per avviare il PNRR.